ART. 283 (R)
     (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

   1.  Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo
39,  le  spese  postali  per  notificazioni a carico dell'erario sono
liquidate  mensilmente  dal funzionario addetto all'UNEP, se relative
al  processo  penale  e  civile,  dal funzionario addetto all'ufficio
presso  il  magistrato  militare,  se  relative  al  processo  penale
militare,    dal    funzionario    addetto    secondo   l'ordinamento
dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario,
nonche'  dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la
disciplina  dell'autonomia  finanziaria  del  Consiglio di Stato ed i
tribunali  amministrativi  regionali  e  della  Corte  dei  conti  se
relative al processo amministrativo e contabile.
   2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.