ART. 287 (R)
(Estinzione legale di  crediti  relativi  a  spese  processuali  e di
                  mantenimento di un certo importo)

   1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228,
per   l'importo   previsto  dall'articolo  12  bis  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non
effettua  l'iscrizione  a  ruolo  in caso di inadempimento di crediti
relativi a spese processuali e di mantenimento.
 
          Nota all'art. 287:
              -  Per  il  testo  dell'art.  12-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art.
          229.