ART. 289 (L)
  (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

   1.  Fino  alla  data  di  trasformazione  in  forme  di previdenza
complementare  dei  trattamenti  erogati  dalla  cassa previdenza dei
cancellieri,  a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati
relativi   alle  spese  processuali  civili  e  penali  e  alle  pene
pecuniarie,  considerate  al  netto  delle  somme  riversate a terzi,
nonche'  sulle  somme  ricavate  dalla  vendita  dei  beni oggetto di
confisca penale.