ART. 290 (R)
   (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

   1.  In  applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15
novembre  1973,  n.  734,  le  somme  di  cui  all'articolo  289 sono
liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
   2.  Con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia sono
individuate  le  modalita'  e  le  regole  tecniche  telematiche  per
acquisire le notizie utili dai concessionari.
 
          Nota all'art. 290:
              - L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973,
          n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti
          civili   dello   Stato   e   soppressione   di   indennita'
          particolari), recita:
              "Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, le quote dei
          proventi  e  delle  somme  conservate a favore dei fondi di
          previdenza,  vanno  assegnate  ad  apposito  capitolo dello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero competente
          per la successiva erogazione agli aventi diritto.".