ART. 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri) 1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Nota all'art. 290: - L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari), recita: "Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.".