ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei
                          reati finanziari)

   1.  Fino  alla  data  di  trasformazione  in  forme  di previdenza
complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli
accertatori  dei  reati finanziari spetta una percentuale sui crediti
recuperati    relativi    alle   pene   pecuniarie,   alle   sanzioni
amministrative e ai beni confiscati.
   2.  I  soggetti  beneficiari,  la  base  di  calcolo  e  la misura
percentuale  risultano  dalle  previsioni  di  cui: all'articolo 113,
della  legge  17  luglio  1942,  n.  907; all'articolo 1, del decreto
legislativo  del  Capo  Provvisorio  dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1511;   all'articolo   1,  della  legge  7  febbraio  1951,  n.  168;
all'articolo  26,  della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo
75,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;  all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640;  all'articolo 10, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641;  all'articolo 38, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642;
all'articolo  337,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
gennaio  1973,  n.  43;  all'articolo  70, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600; all'articolo 30, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da
eventuali  altre  norme  vigenti alla data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 
          Note all'art. 291:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  113 della legge
          17 luglio  1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei
          tabacchi):
              "Art.  113. (Ripartizione delle multe e delle ammende).
          -  Per  la  ripartizione  dei  proventi delle multe e delle
          ammende   si   osservano   le   disposizioni   della  legge
          doganale.".
              - L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi
          dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita:
              "Art.  1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie
          inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n.
          1928,  e  riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una
          meta',  con  un  massimo  di  lire  quindicimila  per  ogni
          accertamento,  agli  scopritori,  e  per  l'altra  meta' e'
          devoluto  al  Fondo  massa  del  Corpo  od  alla  Cassa  di
          previdenza   od   al  Fondo  di  quiescenza  del  personale
          dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.
              Qualora  lo  scopritore sia un funzionario del servizio
          ispezioni  dell'Ufficio  italiano dei cambi, anche la prima
          meta'  e'  devoluta  al  Fondo  di quiescenza del personale
          dell'Ufficio medesimo.".
              - Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n.
          168  (Ripartizione  dei  proventi delle sanzioni pecuniarie
          dovute per violazioni alle leggi tributarie):
              "Art.  1.  -  Nei  casi  in  cui  le  leggi  tributarie
          prevedono   la   partecipazione   degli  accertatori  delle
          violazioni  alle  leggi  medesime  nella ripartizione delle
          somme  riscosse  per  le  pene  pecuniarie  ed  ammende, la
          ripartizione  stessa, detratto il 10 per cento per le spese
          inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
                a) il 60 per cento all'Erario;
                b) il   20   per  cento  ai  fondi  di  previdenza  o
          assistenza  delle  Amministrazioni  civili  e  dei Corpi di
          polizia cui appartengono gli accertatori;
                c) il  10 per cento da dividersi in eguale misura fra
          gli  accertatori,  fino all'assegnazione a ciascuno di essi
          di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
                d) il  10  per  cento da devolversi a speciali fondi,
          costituiti  presso  le Amministrazioni civili ed i Corpi di
          polizia  cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti
          partecipanti  all'accertamento,  per  la  distribuzione  di
          premi  al  personale  delle  Amministrazioni  e  dei  Corpi
          medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
              Alla  liquidazione  e  al  pagamento delle somme dovute
          agli  accertatori  ai  sensi del presente articolo, lettera
          c),  provvedono  i  fondi,  di cui alla lettera d). Qualora
          detti  fondi  non  siano  costituiti,  le somme stesse sono
          versate  all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi
          delle  pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a
          rimetterle   agli  aventi  diritto  per  il  tramite  delle
          Amministrazioni cui essi appartengono.
              Ai  fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme
          eccedenti   il   limite  individuale  fissato  per  ciascun
          accertatore.
              Qualora    l'Amministrazione    cui   gli   accertatori
          appartengono,   non   abbia  costituito  al  momento  della
          ripartizione  i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote
          attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo
          sono devolute all'Erario.".
              -  Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n.
          1216   (Nuove   disposizioni   tributarie   in  materia  di
          assicurazioni private e di contratti vitalizi):
              "Art.  26.  -  Le somme riscosse per le pene pecuniarie
          previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della
          legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per
          spese inerenti alla riscossione.".
              - L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, recita:
              "Art.  75.  (Norme  applicabili).  -  Per quanto non e'
          diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
          materia  di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
          norme  del  codice penale e del codice di procedura penale,
          della  legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge
          3 gennaio  1926,  n.  63,  convertito nella legge 24 maggio
          1926, n. 898, e successive modificazioni.
              Il   venti   per  cento  dei  proventi  delle  sanzioni
          pecuniarie   e'   devoluto   ai   fondi  costituiti  presso
          l'amministrazione   o   il   corpo   cui  appartengono  gli
          accertatori,  con  le  modalita'  previste  con decreto del
          Ministro  per  le  finanze.  Si  applica  il  quarto  comma
          dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
              -  Il  testo  dell'art.  37  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640 (Imposta sugli
          spettacoli) e' il seguente:
              "Art.   37.   (Accertamento  delle  violazioni).  -  La
          constatazione,   agli  effetti  dell'art.  34  della  legge
          7 gennaio  1929,  n.  4, delle violazioni alle disposizioni
          del  presente  decreto,  le  quali non costituiscono reato,
          compete  anche  ai  funzionari  dell'Amministrazione  delle
          finanze,  muniti  di  speciale  tessera  di riconoscimento,
          nonche'   ai   funzionari   ed   agli  agenti  dell'ufficio
          accertatore,  nell'ambito della circoscrizione territoriale
          di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione
          generale  delle  tasse  e  delle  imposte  indirette  sugli
          affari.
              Le  somme  riscosse per le pene pecuniarie previste dal
          presente   decreto  sono  ripartite  a  norma  della  legge
          7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  641  (Disciplina  delle  tasse sulle
          concessioni governative) cosi' recita:
              "Art.   10.   (Competenze   per   l'accertamento  delle
          infrazioni   e   ripartizione   del   provento  delle  pene
          pecuniarie).  - L'attribuzione, agli effetti degli articoli
          31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di
          accertare   le   infrazioni   in  materia  di  tasse  sulle
          concessioni governative, comprese quelle costituenti reato,
          compete  anche  ai funzionari del Ministero delle finanze e
          degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti
          di    speciale    tessera   nonche',   limitatamente   agli
          accertamenti  compiuti  nella sede degli uffici predetti, a
          qualsiasi  funzionario  od  impiegato  addetto  agli uffici
          stessi.
              Le   somme  riscosse  per  le  sanzioni  amministrative
          previste  dal presente decreto sono ripartite a norma della
          legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
              - Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
              "Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative).
          Le  somme  riscosse per le sanzioni amministrative previste
          dal  presente  decreto  sono  ripartite a norma della legge
          7 febbraio 1951, n. 168.".
              -  Si  trascrive  l'art. 337 del decreto del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
              "Art.  337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei
          prodotti  di  confisca).  -  Le  somme  riscosse per multe,
          ammende  e  pene  pecuniarie,  e  le  somme  ricavate dalla
          vendita  delle  cose  confiscate,  dedotte  le  spese, sono
          devolute per meta' all'erario.
              L'altra  meta'  e' assegnata in parti centesimali, come
          segue:
                a) cinquanta   parti   a   titolo   di   premio  agli
          scopritori,  sino  ad  un massimo di lire cinquantamila per
          ogni   impiegato   o   militare   accertatore  e  per  ogni
          accertamento.   L'importo   delle  quote  da  assegnare  ai
          militari  della  Guardia di finanza verra' versato al Fondo
          di  assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi
          con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
                b) quaranta   parti   al   fondo  di  previdenza  del
          personale  doganale  o al fondo di previdenza del personale
          degli  uffici  tecnici delle imposte di fabbricazione e dei
          Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o
          al  Fondo  di  assistenza  per i finanzieri secondo che gli
          scopritori  appartengano  al  personale  delle  dogane  o a
          quello  delle  imposte  di  fabbricazione  e dei laboratori
          chimici  o  alla  Guardia  di finanza. Se la scoperta delle
          infrazioni   e'   fatta  da  persone  non  appartenenti  al
          personale  anzidetto,  questa quota e' devoluta al Fondo di
          assistenza per i finanzieri;
                c) due  parti  al fondo costituito a disposizione del
          direttore  generale  delle  dogane  e imposte indirette con
          l'art.  27  della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi
          in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando,
          con  le  norme  di  cui  all'art. 119 della legge n. 20 del
          20 gennaio 1896;
                d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo
          servizio  da  cui  dipende  il  personale  che  ha scoperto
          l'infrazione;
                e) cinque  parti,  con un massimo di lire cinquemila,
          al  ricevitore  della  dogana  che  ha  la  gestione  della
          violazione.
              La  parte eccedente i massimi indicati alle lettere a),
          d)  ed  e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b),
          secondo l'appartenenza degli scopritori.".
              - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600 (Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita:
              "Art.  70.  (Norme  applicabili).  -  Per quanto non e'
          diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
          materia  di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
          norme  del  codice penale e del codice di procedura penale,
          della  legge  7 gennaio  1929,  n.  4 e del regio decretol.
          3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni.
              Il   venti   per  cento  dei  proventi  delle  sanzioni
          pecuniarie   e'   devoluto   ai   fondi  costituiti  presso
          l'amministrazione   o   il   corpo   cui  appartengono  gli
          accertatori  con  le  modalita' previste con il decreto del
          Ministro  per  le  finanze.  Si  applica  il  quarto  comma
          dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
              -  Si  trascrive  l'art.  30 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 marzo  1988, n. 148 (Approvazione del
          testo unico delle norme in materia valutaria):
              "Art.  30.  (Adempimenti  oblatori). - 1. Agli illeciti
          valutari   non  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
          previste   dal  presente  testo  unico  se  l'autore  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  in  cui  riceve  l'atto di
          contestazione  versa all'erario dello Stato la somma di cui
          al  comma  2  ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
          stessa,   ai   seguenti   adempimenti   relativi   ai  beni
          costituenti  oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
          ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
          contestazione:
                a) a   cedere   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le
          disponibilita'  in  valuta  estera  accreditabili nei conti
          valutari  sulla  base  del minor corso del cambio accertato
          tra  la  ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
          cessione;
                b) a  rendersi  cessionario  senza  corrispettivo dei
          beni,  diversi  dalla  valuta  estera,  posseduti in Italia
          tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
                c) a  vendere  contro valuta estera accreditabile nei
          conti  valutari  i  beni  diversi  da quelli indicati nelle
          lettere  a)  e  b) e dalle disponibilita' in lire possedute
          direttamente  in  Italia  e  a cedere la valuta ricavata in
          conformita' a quanto previsto nella lettera a).
              2.  La  somma  da  versare  e'  pari al 5 per cento del
          valore  dei  beni  che  costituiscono oggetto dell'illecito
          quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
          10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al
          15  per  cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
          al  al  20  per cento del valore quando esso superi i 1.000
          milioni di lire.
              3.  Il  Ministro  del tesoro determina, con decreto, le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  di cui al comma 2.
          Rimane  fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
              4.  I  documenti  comprovanti gli adempimenti di cui al
          comma  1  devono  essere trasmessi, entro centoventi giorni
          dalla  loro  effettuazione,  all'Ufficio italiano dei cambi
          che,  accertata  l'osservanza  degli  adempimenti medesimi,
          dichiara  estinto  l'illecito  valutario  amministrativo  e
          dispone  l'immediata  restituzione  delle  cose  oggetto di
          sequestro a chi prova di averne diritto.
              5.   La   facolta'   di  definizione  del  procedimento
          sanzionatorio   amministrativo  disciplinata  dal  presente
          articolo  non  e' esercitabile da chi della stessa facolta'
          si  sia  gia'  avvalso per altro illecito valutario, il cui
          atto  di  contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
          entro   i   trecentosessantacinque   giorni  precedenti  la
          ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
          per cui si procede.".
              -   La   legge   24 dicembre   1993,  n.  537,  recante
          "Interventi   correttivi  di  finanza  pubblica"  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1993, n.
          303, supplemento ordinario