Articolo 79 
                         Permessi e licenze 
 
  1. I lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  componenti  dei
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane  e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei   consigli
circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti, hanno diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui
i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori  hanno
diritto di non riprendere il lavoro prima  delle  ore  8  del  giorno
successivo; nel caso in cui i  lavori  dei  consigli  si  protraggano
oltre la mezzanotte, hanno diritto di  assentarsi  dal  servizio  per
l'intera giornata successiva. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  altresi'  nei
confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che  svolgono
il  servizio  sostitutivo  previsto  dalla  legge.  Ai  sindaci,   ai
presidenti di provincia, ai presidenti delle  comunita'  montane  che
svolgono servizio militare di  leva  o  che  sono  richiamati  o  che
svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a  richiesta,  una  licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 
  3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte  comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane,  nonche'  degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero  membri
delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
opportunita', previsti dagli statuti e  dai  regolamenti  consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente  comma  comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva  o  di  coloro  che  sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo. 
  4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti  dei  consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche'  i  presidenti  dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di  cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
  5. I lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  articolo  hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato. 
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non
retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente.