Articolo 80
                    Oneri per permessi retribuiti

1.  Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
79  sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per
i  permessi  retribuiti  sono  a  carico  dell'ente presso il quale i
lavoratori   dipendenti  esercitano  le  funzioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  79.  L'ente,  su  richiesta  documentata  del datore di
lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per
retribuzioni  ed  assicurazioni,  per  le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.