Art. 82 
                             Indennita' 
 
  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco  metropolitano,
il presidente della comunita'  montana,  i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali  e  provinciali,
nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane,
delle comunita' montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra
enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
  2. I consiglieri comunali, provinciali,  circoscrizionali  e  delle
comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti  fissati  dal
presente capo,  un  gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  a
consigli  e  commissioni.  In  nessun  caso   l'ammontare   percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari
ad un  terzo  dell'indennita'  massima  prevista  per  il  rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. 
  3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative  al  divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 
  4. Gli statuti e i regolamenti degli  enti  possono  prevedere  che
all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione  del  gettone
di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime  di
indennita' comporti per l'ente pari o  minori  oneri  finanziari.  Il
regime  di  indennita'  di  funzione  per   i   consiglieri   prevede
l'applicazione  di  detrazioni  dalle  indennita'  in  caso  di   non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. 
  5. Le indennita' di funzione previste dal presente  capo  non  sono
tra loro cumulabili. L'interessato opta  per  la  percezione  di  una
delle due indennita' ovvero per la percezione del  50  per  cento  di
ciascuna. 
  6. Le indennita' di funzione  sono  cumulabili  con  i  gettoni  di
presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati  elettivi  presso  enti
diversi, ricoperti dalla stessa persona. 
  7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta  l'indennita'  di
funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun  gettone  per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne' di commissioni che di  quell'organo  costituiscono  articolazioni
interne ed esterne. 
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo e' determinata, senza  maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,  Comma  3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 
b) articolazione delle  indennita'  in  rapporto  con  la  dimensione
   demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
   della  popolazione,  della  percentuale  delle   entrate   proprie
   dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare
   del bilancio di parte corrente; 
c) articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei  presidenti  dei
   consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti  delle  province,
   degli assessori e  dei  consiglieri  che  hanno  optato  per  tale
   indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per  il
   sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e  agli
   assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti  locali  e
   delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di  funzione
   nella misura prevista per un comune avente popolazione  pari  alla
   popolazione, dell'unione di comuni, del consorzio fra enti  locali
   o alla popolazione montana della comunita' montana; 
d) definizione  di  speciali   indennita'   di   funzione   per   gli
   amministratori  delle  citta'  metropolitane  in  relazione   alle
   particolari funzioni ad esse assegnate: 
e) determinazione  dell'indennita'  spettante  al  presidente   della
   provincia e al sindaco dei  comuni  con  popolazione  superiore  a
   dieci  mila  abitanti,  comunque,  non  inferiore  al  trattamento
   economico fondamentale  del  segretario  generale  dei  rispettivi
   enti;  per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  dieci  mila
   abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto  del
   trattamento economico fondamentale del segretario comunale: 
f) previsione dell'integrazione dell'indennita'  dei  sindaci  e  dei
   presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a  una
   indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 
  9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui  al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni ai fini dell'adeguamento della misura  delle  indennita'  e  dei
gettoni di presenza sulla  base  della  media  degli  indici  annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi  nel
biennio nell'indice dei  prezzi  al  consumo  rilevata  dall'ISTAT  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al  mese  di  luglio  di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 
  11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,  determinati
ai sensi del comma 8, possono essere  incrementati  o  diminuiti  con
delibera di giunta e di consiglio per i  rispettivi  componenti.  Nel
caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve  superare
una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le  spese
correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti,
dal decreto di cui al comma 8. Sono  esclusi  dalla  possibilita'  di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.