Art. 67. 
  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene  erogata  dall'INPS  a
seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un
certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza spontanea o volontaria ai  sensi  della  legge  22  maggio
1978, n. 194. 
  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di  idonea  documentazione,
per tre mesi successivi  all'effettivo  ingresso  del  bambino  nella
famiglia a condizione che questo non abbia superato  i  sei  anni  di
eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni  di  eta',
secondo quanto previsto all'articolo 27. 
  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi
necessari. 
 
          Nota all'art. 67, comma 1:
              - Per  il  titolo  della  legge n. 194/1978, si veda in
          nota all'art. 19, comma 1.