Art. 54. Norme finali e transitorie 1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi. 3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi. 4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.