Art. 54.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Al  fine  di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a
entrambe  le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti
delle  due  sezioni,  e  comunque non oltre il mese di febbraio 2003,
sono  prorogati  i  consigli provinciali, regionali e nazionale nella
composizione  vigente  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento.
  2.   Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  psicologi  sono
iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.
  3.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
  4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo
degli psicologi.