ART. 32 (L) 
                (Notificazioni a richiesta delle parti) 
 
     1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i 
  diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione 
  relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo 
  unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito 
  dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli 
  cui si applica lo stesso  articolo,  queste  spese  sono  a  carico
dell'erario. 
 
          Nota all'art. 32: 
              Per il testo dell'articolo unico della  legge  319/1958
          si veda nota all'art. 30.