ART. 35 (L)
               (Importo dell'indennita' di trasferta)

     1.  L'indennita'  di  trasferta  e'  stabilita'  nella  seguente
  misura:
     a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
     b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
     c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
     d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di sei
  chilometri  o  di  frazione  superiore a tre chilometri di percorso
  successivo,  nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro
  0,65.