ART. 36 (L)
                     (Maggiorazioni per l'urgenza)

     1.  I  diritti  e l'indennita' di trasferta sono aumentati della
  meta'  per  gli  atti  urgenti,  esclusi  il deposito di verbali di
  pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
     2.   Nel   caso  previsto  dall'articolo  28,  la  maggiorazione
  spettante  per  l'urgenza  e'  dovuta  una  sola volta nella misura
  stabilita  per  l'atto  che importa il maggior diritto o la maggior
  indennita'.
     3.  Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno
  o in quello successivo.
     4.  La  richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo
  per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione
  di legge o per volonta' delle parti.