Art. 38. (Abusive attivita' finanziarie) 1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".
Note all'art. 38. - Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria]. [La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco]. 2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.».