Art. 93.
Medicinali   vendibili   al   pubblico   su  prescrizione  di  centri
                    ospedalieri o di specialisti

  1.  I  medicinali  vendibili  al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri   o   di  specialisti  sono  i  medicinali  che,  sebbene
utilizzabili  anche  in  trattamenti  domiciliari,  richiedono che la
diagnosi  sia  effettuata  in  ambienti  ospedalieri  o in centri che
dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e,
eventualmente,  il  controllo  in corso di trattamento sono riservati
allo specialista.
  2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio
esterno  o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo
le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta»,  la  specificazione  del  tipo  di struttura o di specialista
autorizzato alla prescrizione.