Art. 94.
      Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista

  1.  I  medicinali  utilizzabili esclusivamente dallo specialista in
ambulatorio   sono   i   medicinali  che,  per  loro  caratteristiche
farmacologiche  e  modalita'  di  impiego,  sono  destinati ad essere
utilizzati   direttamente   dallo   specialista   durante  la  visita
ambulatoriale.
  2.  Lo  specialista puo' utilizzare un medicinale di cui al comma 1
presso  il  domicilio  del  paziente, soltanto se la somministrazione
dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
  3.  I  medicinali  disciplinati dal presente articolo devono recare
sull'imballaggio    esterno   o,   in   mancanza   di   questo,   sul
confezionamento   primario   le  frasi:  «Uso  riservato  a...»,  con
specificazione   dello   specialista   autorizzato   all'impiego  del
medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
  4.  I  medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere
forniti  dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti
autorizzati ad impiegarli.