Art. 69 
            (Vendite presso il domicilio dei consumatori) 
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di  ordinativi  di  acquisto
presso il domicilio dei consumatori e' soggetta  a  dichiarazione  di
inizio di  attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le
attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica
o giuridica,intende avviare l'attivita',ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1
che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di'  incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica  sicurezza  del  luogo
nel quale ha avviato  l'attivita'  e  risponde  agli  effetti  civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei   requisiti   di   onorabilita'   prescritti   per    l'esercizio
dell'attivita' di vendita.". 
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, sono abrogati. 
5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di  cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 17  agosto  2005,  n.  173,  per
conto di imprese  esercenti  tale  attivita'  non  e'  soggetta  alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma  esclusivamente  all'espletamento
degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e  6  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
 
          Note all'art. 69: 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n  241,  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo dell'art.  19,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          aprile 1998, n.  95,  S.O,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
             «Art. 19 (Vendite effettuate  presso  il  domicilio  dei
          consumatori). - 1. (Abrogato). 
             2. (Abrogato). 
             3.  Nella   dichiarazione   di   inizio   di   attivita'
          comunicazione deve essere  dichiarata  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 
             4. Il soggetto di cui al comma 1 che  intende  avvalersi
          per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne  comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
          dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati  devono  essere
          in possesso dei requisiti di  onorabilita'  prescritti  per
          l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
             5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino  di
          riconoscimento alle persone incaricate, che  deve  ritirare
          non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art.  5,
          comma 2. 
             6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve
          essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le
          generalita' e la fotografia dell'incaricato,  l'indicazione
          a stampa della sede e dei prodotti  oggetto  dell'attivita'
          dell'impresa,   nonche'   del   nome    del    responsabile
          dell'impresa stessa, e la  firma  di  quest'ultimo  e  deve
          essere esposto in modo visibile durante  le  operazioni  di
          vendita. 
             7.  Le  disposizioni  concernenti  gli   incaricati   si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
             8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e  6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
             9.». 
             - Il comma 3 dell'art. 3 della legge 17 agosto  2005,  n
          173 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2  settembre  2005,
          n. 204., cosi' recita: 
             «3. L'attivita' di incaricato  alla  vendita  diretta  a
          domicilio  senza  vincolo  di  subordinazione  puo'  essere
          altresi'  esercitata,  senza  necessita'  di  stipulare  un
          contratto di agenzia, da soggetti che svolgono  l'attivita'
          in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in  maniera
          occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.».