Art. 39 
 
 
                              Arbitrati 
 
  1. Gli onorari spettanti al professionista investito della funzione
di unico arbitro sono determinati  con  riferimento  al  valore  piu'
elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni,  dei
patrimoni  o  degli  affari  cui  si  riferisce   l'arbitrato,   alla
complessita' e rilevanza, anche  non  patrimoniale,  della  questione
sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti  in
mancanza di una definizione arbitrale della contestazione. 
  2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli
onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai
sensi  dell'articolo  22  della  presente  tariffa.  In  mancanza  di
accordo, gli  onorari  saranno  determinati  applicando  le  aliquote
massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste
delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli  affari  cui
si riferisce l'arbitrato. 
  3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che  sia  emesso  un
lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti.  In  caso
contrario devono essere congruamente ridotti. 
  4.  Se  il  professionista  fa  parte  di  un  collegio  arbitrale,
l'onorario di cui al secondo comma e' dovuto a ciascun componente del
collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente
del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste  la
qualifica di componente.