Art. 66 
 
 
  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore  a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli  di  valore  pari  o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne  determina  il
trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Ai  citati
decreti  di  individuazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441. 
  3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
delle medesime aree. 
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere,  per  le  finalita'  e  con  le
modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli  e  a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.  85;  a  tal  fine  possono  conferire
all'Agenzia del demanio mandato  irrevocabile  a  vendere.  L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali  gia'  proprietari  dei
proventi derivanti dalla vendita  al  netto  dei  costi  sostenuti  e
documentati. 
  8. Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo  non  puo'
essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato. 
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  successive
modificazioni e' abrogato.