Art. 49. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa: 1) nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione; 2) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione; 3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche; 4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione; 5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione; 6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle societa' ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio