Art. 49.

  Sono   devolute   alla   Regione   le   seguenti  quote  fisse  dei
sottoindicati  proventi  dello  Stato,  riscossi nel territorio della
Regione stessa:
    1) nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel
territorio della Regione;
    2)  nove  decimi  dell'imposta  erariale  sul  consumo del gas ed
energia elettrica, consumati nella Regione;
    3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;
    4)  quattro  decimi  della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo  relativa  ai  prodotti  dei  monopoli dei tabacchi consumati
nella Regione;
    5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza
dello Stato riscossa nel territorio della Regione;
    6)  quattro  decimi  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  e sulle
societa'  ed  obbligazioni  di  competenza  dello  Stato riscosse nel
territorio  della  Regione nel primo esercizio finanziario regionale;
cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo
esercizio