Art. 52.

  La  Regione  ha  facolta'  di  emettere  prestiti  interni  da essa
garantiti,  per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un
importo  annuale  non  superiore alle sue entrate ordinarie, salve le
autorizzazioni  di  competenza  del  Ministro  per  il  tesoro  e del
Comitato  interministeriale  per  il  credito e il risparmio disposte
dalle leggi vigenti.