Art. 53. La Regione puo' prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite. La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi.