Art. 53.

  La  Regione  puo' prendere visione delle operazioni di accertamento
compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed
informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i
provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.
  La  Regione,  previe  intese  col  Ministro  per  le  finanze, puo'
affidare  ad  organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di
propri tributi.