Art. 207.

  Sono  considerati  lavori  agricoli,  ai  fini del presente titolo,
tutti   i   lavori   inerenti   alla   coltivazione  dei  fondi  alla
silvicoltura,  all'allevamento  del  bestiame  ed attivita' connesse,
ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo,
a  norma  dell'art.  2135  del Codice civile, anche so i lavori siano
eseguiti  con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero
non  direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano
eseguiti  per  conto  e  nell'interesse  dell'azienda conduttrice del
fondo.
  Le  lavorazioni  connesse, complementari ed accessorie dirette alla
trasformazione    od   all'alimentazione   deo   prodotti   agricoli,
quandosiano    eseguite    sul   fondo   dell'azienda   agricola,   o
nell'interesse  e  per  conto  di  una azienda agricola sono comprese
nall'assicurazione a norma del presente titolo.
  Sono  altresi'  soggetti  alle  disposizioni  del presente titolo i
lavori  di  coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui
fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni.
  Fra  le  lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo,
sono   comprese   anche   quelle   attinenti  alla  avicoltura,  alla
bachicoltura, all'apicoltura e simili.