Art. 208.

  Sono  considerati  come lavori forestali soggetti alle disposizioni
del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la
piantagione,  la  seminagione,  la  potatura,  la decorticatura delle
piante,  la  estirpazione delle piante dannose e simili. Vi sono pure
compresi  il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino
agli  ordinari  luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o
presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito
in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori
agricoli.
  E'  soggetta,  altresi',  alle  disposizioni del presente titolo la
coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
  Nelle   lavorazioni   connesse,  complementari  od  accessorie  e',
considerata come tale anche la carbonizzazione.