Art. 103.
                       (Assegno di previdenza)

  Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda  all'ottava  categoria  compete un assegno di previdenza, non
riversibile  ne'  sequestrabile,  di  L. 204.000 annue quando abbiano
compiuto  la  eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto
allo   analogo  assegno  o  siano  riconosciuti  comunque  inabili  a
qualsiasi proficuo lavoro.
  L'assegno  e'  attribuito,  sospeso  o  revocato  secondo  le norme
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di
guerra.
  Nel   computo   dei   redditi   propri  dell'interessato,  ai  fini
dell'attribuzione  dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare
della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.