Art. 109. (Assegno per cumulo di infermita') Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria. Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.