Art. 109. 
                 (Assegno per cumulo di infermita') 
 
  Nel  caso  in  cui  con  una  invalidita'  ascrivibile  alla  prima
categoria coesistano  altre  infermita'  o  lesioni,  al  mutilato  o
invalido  e'  dovuto  un  assegno  per  cumulo  di  infermita',   non
riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura  indicata  nella
tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. 
  Qualora con una invalidita' di seconda categoria  coesistano  altre
infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in
base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18  marzo
1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e'  corrisposto  un
assegno per cumulo, non riversibile, non  superiore  alla  meta'  ne'
inferiore al decimo della differenza  fra  il  trattamento  economico
complessivo della prima categoria e quello della  seconda  categoria,
in  relazione  alla  gravita'  delle  minori  infermita'  o   lesioni
coesistenti, tenendo conto dei  criteri  informatori  della  predetta
tabella F-1. 
  L'assegno per cumulo  si  aggiunge  a  quello  di  superinvalidita'
quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. 
  Quando  con  una  invalidita'  ascrivibile  alla  prima   categoria
coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo,  di
cui  al  primo  comma,  viene  determinato  in  base  alla  categoria
risultante  dal  complesso  delle  invalidita'  coesistenti,  secondo
quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi,
di cui al secondo  comma,  derivante  dall'applicazione  dei  criteri
della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base  degli
assegni per cumulo  previsti  dalla  tabella  F  rispettivamente  per
coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di
una infermita' di seconda categoria. 
  Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano
infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con  o  senza
assegno di superinvalidita', dovra'  tenersi  conto,  ai  fini  della
determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna  delle  infermita'
coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.