Art. 111. 
                     (Indennita' speciale annua) 
 
  Ai mutilati ed invalidi che  al  1  dicembre  di  ogni  anno  siano
titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile  compete  una
indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del
trattamento complessivo in godimento alla  data  anzidetta,  compresi
gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita';  non
si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99. 
  L'indennita' speciale annua e'  attribuita  a  condizione  che  gli
interessati  non  svolgano  comunque  alla  data  sopraindicata   una
attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre,
per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava,
purche'  gli  interessati  non  risultino   possessori   di   redditi
assoggettabili  all'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche,
indipendentemente  dalle  modalita'   di   riscossione   dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. 
  L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31
dicembre di ciascun anno. 
  Nella domanda gli interessati debbono, a pena  di  inammissibilta',
obbligarsi a comunicare  tempestivamente  alla  competente  direzione
provinciale del tesoro il venir meno delle  condizioni  previste.  La
domanda e' utile anche per l'attribuzione del  beneficio  negli  anni
successivi a quello di presentazione. 
  Per la definizione  dei  casi  anteriori  al  1  gennaio  1974,  le
condizioni  economiche  previste  dal  secondo  comma  del   presente
articolo  si  considerano  equivalenti  a  quelle  di  chi  non   era
assoggettabile all'imposta complementare.