Art. 94. 
                      (Tredicesima mensilita') 
 
  Al titolare  di  pensione  o  di  assegno  rinnovabile  spetta  una
tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile
in dicembre di ogni anno. La tredicesima  mensilita'  e'  commisurata
alla rata di pensione o assegno spettante al 1  dicembre,  maggiorata
dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui  all'art.
37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081. 
  Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui
la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e'  dovuta,  per  ogni
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un
dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai  suddetti  titoli  al  1
dicembre  oppure  all'atto  della   cessazione   della   pensione   o
dell'assegno,  se  anteriore  a  tale   data,   e   va   corrisposta,
rispettivamente, con la  rata  di  pensione  o  assegno  pagabile  in
dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno. 
  La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a
carico dello Stato, ai titolari di pensione ad  onere  ripartito  con
altri enti, per cessazioni dal servizio alle  dipendenze  degli  enti
stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono  considerate
mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo  sia
corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici. 
  Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il
rateo della  tredicesima  mensilita'  e'  calcolato  in  rapporto  al
trattamento di quiescenza anche per il periodo durante  il  quale  il
trattamento stesso e' sospeso.