Art. 98.
                   (Quote di aggiunta di famiglia)

  Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote
di  aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori
a  carico  in  ragione  di  L.  2.500  mensili  per ciascuno di detti
familiari,  secondo  le  disposizioni  in  vigore per il personale in
servizio.
  La  quota  di  aggiunta  di  famiglia  non  compete  per il coniuge
considerato  a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale
percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.
  Al  titolare  di  piu'  pensioni  o assegni le quote di aggiunta di
famiglia spettano una sola volta.
  La  corresponsione  delle  quote di aggiunta di famiglia e' sospesa
nei   confronti   del  pensionato  che  presti  opera  retribuita  in
dipendenza  della  quale  percepisca  le quote suddette o gli assegni
familiari.