Art. 99. 
                  (Indennita' integrativa speciale) 
 
  Al titolare  di  pensione  o  di  assegno  rinnovabile  spetta  una
indennita' integrativa speciale, determinata ogni  anno  con  decreto
del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L.  32.000
la variazione percentuale dell'indice del costo della  vita  relativo
agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno  immediatamente
precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale
a 100. Nella percentuale che misura la variazione  si  trascurano  le
frazioni della unita' fino  a  50  centesimi  e  si  arrotondano  per
eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non
potra' ridursi se lo scarto tra la  nuova  effettiva  percentuale  di
variazione dell'indice e quella arrotondata  che  ha  determinato  la
misura in atto dell'indennita' stessa  non  raggiunga  l'unita'.  Per
indice del costo della vita relativo ai dodici  mesi  considerati  si
intende la media aritmetica dei rispettivi indici  mensili  accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori  dell'industria  e
del commercio. 
  Al titolare di piu' pensioni  o  assegni  l'indennita'  integrativa
speciale compete a un solo titolo. 
  Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta  una  sola  indennita'  integrativa  speciale,  da  ripartirsi
proporzionalmente alla quota di  pensione  assegnata  a  ciascuno  di
essi. 
  L'indennita' integrativa speciale non e'  cedibile  ne  pignorabile
ne' sequestrabile. 
  La  corresponsione  della  suddetta  indennita'  e'   sospesa   nei
confronti del titolare di pensione o  di  assegno  che  presti  opera
retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo  Stato,  amministrazioni
pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 
  L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o  al
vedovo titolari  di  assegno  alimentare,  nella  stessa  percentuale
prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. 
  L'indennita' di cui al presente articolo non compete nel  caso  che
il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero.