Art. 132.

       Attivita' di collaborazione con il dirigente scolastico

    1.  Ai  sensi  dell'art.  25, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001,   in  attesa  che  i  connessi  aspetti  retributivi  siano
opportunamente   regolamentati   attraverso   gli   idonei  strumenti
normativi,  il dirigente scolastico puo' avvalersi, nello svolgimento
delle  proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori
da  lui  individuati  ai  quali  possono  essere  delegati  specifici
compiti.   Tali  collaborazioni  sono  riferibili  a  due  unita'  di
personale   educativo   retribuibili,   in   sede  di  contrattazione
d'istituto,  con  i finanziamenti a carico del fondo per le attivita'
aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di
cui all'art. 88, comma 2, lettera f).