Art. 53. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) 
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento 
  1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo  dei  campioni,  provvede  allo
sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li  contengono  con
contrassegni doganali. Sulla  bolletta  di  importazione  la  dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli  estremi  del
permesso di importazione, da allegarsi alla  bolletta  matrice,  e  a
scorta   della   merce   importata   rilascia   una    bolletta    di
accompagnamento, riportante tutti  i  dati  essenziali  dell'avvenuta
operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima  dovra'
essere restituita  alla  dogana  emittente  con  le  attestazioni  di
scarico. 
  2.  L'arrivo  a  destinazione  della  merce   deve   risultare   da
attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa  in
carico sull'apposito  registro,  avra'  cura  di  far  apporre  sulla
bolletta di accompagnamento dal piu' vicino  ufficio  di  Polizia  di
Stato o Comando dei carabinieri o della  Guardia  di  finanza  ovvero
dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta. 
  3.  La  bolletta   di   accompagnamento,   munita   della   cennata
attestazione, deve essere restituita,  entro  il  termine  perentorio
specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana,  che
informa dell'avvenuta regolare importazione, citando  la  data  e  il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della  Guardia  di  finanza
competente. 
  4.  Trascorso  il  termine  assegnato  per  la  restituzione  della
bolletta di accompagnamento senza che questa  sia  stata  restituita,
munita  dell'attestazione  di  scarico,  la  dogana  redige  processo
verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.