Art. 61
                          Agenti di cambio

  1.  Gli  agenti  di cambio in carica alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   che  sono  iscritti  nel  ruolo  previsto
dall'articolo  19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano
autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'  di negoziazione per
conto  terzi  e alle altre attivita' consentite agli agenti di cambio
dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  legge e di regolamento anche di
carattere  sanzionatorio  concernenti  le  attivita'  degli agenti di
cambio   e   i   relativi  ordini  professionali.  Essi  sono  tenuti
all'osservanza  degli  articoli  17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1,
lettera  c),  e  comma  2,  27,  comma  1 e 29, comma 1. Si applicano
altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche' il Titolo III.
 
          Nota all'articolo 61:
            - Il testo dell'articolo 19,  comma  2,  della  legge  n.
          1/1991 e' il seguente:
            2.  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          non sono piu' banditi concorsi per la nomina di  agenti  di
          cambio.  i ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il
          Ministero del tesoro  sono  unificati  in  un  unico  ruolo
          nazionale