Art. 61 Agenti di cambio 1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano autorizzati allo svolgimento delle attivita' di negoziazione per conto terzi e alle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera c), e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche' il Titolo III.
Nota all'articolo 61: - Il testo dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 1/1991 e' il seguente: 2. dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. i ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale