Art. 59 
 
 
                  Extragettito IVA per le societa' 
                  di progetto per le opere portuali 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione  Europea,»  sono
inserite le seguenti  parole:  «nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con
il 25 % dell'incremento del gettito di imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento»; 
  b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)
su cui calcolare la quota  del  25  per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: 
  a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura  pari
all'ammontare delle  riscossioni  dell'IVA  registrato  nel  medesimo
anno; 
  b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero  potenziamento  di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento. 
  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati   realizzati   nel   singolo   porto,   tenendo   conto   anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale,  secondo  le
modalita' di cui al comma 2-quater. 
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  18,  commi  1  e  2,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  18.  Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione. 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture stradali e autostradali, anche di  carattere
          regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui
          procedure sono state  avviate,  ai  sensi  della  normativa
          vigente, e non ancora definite  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  nonche'  di  nuove  opere  di
          infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo
          ed ampliamento dei porti  e  dei  collegamenti  stradali  e
          ferroviari inerenti i  porti  nazionali  appartenenti  alla
          rete strategica transeuropea di trasporto essenziale  (CORE
          TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del
          contributo  pubblico  a  fondo  perduto,   possono   essere
          previste, per le societa' di progetto costituite  ai  sensi
          dell'articolo 156 del codice di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  le
          seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione  europea  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. 
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura: 
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno; 
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 
              2-ter. Gli incrementi di gettito di  cui  al  comma  1,
          lettera b), registrati nei vari  porti,  per  poter  essere
          accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
          tenendo conto anche dell'andamento del gettito  dell'intero
          sistema portuale, secondo le  modalita'  di  cui  al  comma
          2-quater. 
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis  e  2-ter,
          di corresponsione della quota di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   ai
          predetti commi 2-bis e 2-ter.".