Art. 59-ter 
 
 
            Semplificazione nella navigazione da diporto 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
nel capo II del  titolo  III,  dopo  l'articolo  49  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona  fisica,
ovvero  l'utilizzatore  a  titolo  di   locazione   finanziaria,   di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma  1,  puo'
effettuare,  in  forma  occasionale,  attivita'  di  noleggio   della
predetta  unita'.  Tale  forma  di  noleggio  non   costituisce   uso
commerciale dell'unita'. 
  2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione  da  diporto  possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di  locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto. Nel caso di  navi  da  diporto,  in  luogo
della patente nautica, il conduttore deve  essere  munito  di  titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale  diverso,
le relative prestazioni  di  lavoro  si  intendono  comprese  tra  le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui  all'articolo  70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72  del  citato
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  3.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  al  presente  titolo,
l'effettuazione  del  noleggio  e'  subordinata  esclusivamente  alla
previa comunicazione, da effettuare mediante  modalita'  telematiche,
all'Agenzia   delle   entrate   e   alla   Capitaneria    di    porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel  caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  2.
L'effettuazione  del  servizio   di   noleggio   in   assenza   della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  definite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al  comma
1 sono assoggettati,  a  richiesta  del  percipiente,  sempreche'  di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella  misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o  deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine  stabilito  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. Per la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
comma si applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabilite  modalita'  semplificate  di  documentazione   e   di
dichiarazione dei  predetti  proventi,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra  disposizione  utile  ai
fini dell'attuazione del presente  comma.  La  mancata  comunicazione
all'Agenzia delle  entrate  prevista  dal  comma  3,  primo  periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario  sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza  dal  medesimo
regime». 
 
          Riferimenti normativi 
              Il testo del Codice della nautica da diporto di cui  al
          decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005,  n.
          202, S.O. 
              Si riporta il testo degli  articoli  3,  39  e  55  del
          Codice della nautica da diporto: 
              "Art. 3. Unita' da diporto. 
              1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto
          sono denominate: 
              a) unita' da diporto: si intende  ogni  costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
              b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
          lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata  secondo
          le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
          natanti e delle imbarcazioni da diporto; 
              c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'  con
          scafo di  lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo le  norme  armonizzate
          di cui alla lettera b); 
              d) natante  da  diporto:  si  intende  ogni  unita'  da
          diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a
          dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate  di  cui
          alla lettera b)." 
              "Art. 39. Patente nautica. 
              1.  La  patente  nautica  per  unita'  da  diporto   di
          lunghezza   non   superiore   a   ventiquattro   metri   e'
          obbligatoria  nei  seguenti   casi,   in   relazione   alla
          navigazione effettivamente svolta: 
              a) per la navigazione oltre le sei miglia  dalla  costa
          o, comunque, su moto d'acqua; 
              b) per la navigazione nelle  acque  interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell'unita' sia installato un  motore
          avente una cilindrata superiore a 750 cc se a  carburazione
          a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi
          fuori bordo o se a iniezione diretta, o a  1.300  cc  se  a
          carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a
          ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30  kw  o  a
          40,8 cv. 
              2. Chi assume il comando di una unita'  da  diporto  di
          lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve  essere  in
          possesso della patente per nave da diporto. 
              3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
          di lunghezza pari o inferiore  a  ventiquattro  metri,  che
          navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
          e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
          quelle indicate al comma 1, lettera  b),  e'  richiesto  il
          possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: 
              a)  aver  compiuto  diciotto  anni  di  eta',  per   le
          imbarcazioni; 
              b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; 
              c) aver  compiuto  quattordici  anni  di  eta',  per  i
          natanti a vela con superficie velica, superiore  a  quattro
          metri quadrati nonche' per le unita' a  remi  che  navigano
          oltre un miglio dalla costa. 
              4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui  al  comma
          3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
          dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle
          federazioni nazionali e  dalla  Lega  navale  italiana,  ai
          relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a  condizione
          che   le   attivita'   stesse   si   svolgano   sotto    la
          responsabilita'  delle  scuole  ed  i  partecipanti   siano
          coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
          danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 
              5.  I  motoscafi  ad  uso  privato  di  cui  al   regio
          decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
          20  dicembre  1932,  n.  1884,  sono  equiparati,  ai  fini
          dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 
              6. La  patente  nautica  si  distingue  nelle  seguenti
          categorie ed abilita al comando o  alla  direzione  nautica
          delle  unita'  da  diporto  indicate  per   le   rispettive
          categorie: 
              a)  Categoria  A:  comando  e  condotta  di  natanti  e
          imbarcazioni da diporto; 
              b) Categoria B: comando di navi da diporto; 
              c)  Categoria  C:  direzione  nautica  di   natanti   e
          imbarcazioni da diporto." 
              "Art.  55.  Esercizio  abusivo   delle   attivita'   di
          locazione, noleggio, appoggio per le  immersioni  subacquee
          ed insegnamento della navigazione da diporto. 
              1.  Chiunque  esercita  le  attivita'   di   locazione,
          noleggio,  appoggio  per   le   immersioni   subacquee   ed
          insegnamento   della   navigazione   da    diporto    senza
          l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 2,  comma
          2, ovvero utilizza imbarcazioni da  diporto  per  attivita'
          diverse da quelle a cui  sono  adibite,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre. 
              2.  Alla  stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque  non
          presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.". 
              Si riporta il testo degli articoli 70 e 72 del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 70. Definizione e campo di applicazione. 
              1. Per prestazioni di lavoro  accessorio  si  intendono
          attivita'   lavorative   di   natura    occasionale    rese
          nell'ambito: a)  di  lavori  domestici;  b)  di  lavori  di
          giardinaggio, pulizia e manutenzione  di  edifici,  strade,
          parchi e monumenti, anche nel caso in  cui  il  committente
          sia  un   ente   locale;   c)   dell'insegnamento   privato
          supplementare; d) di  manifestazioni  sportive,  culturali,
          fieristiche o caritatevoli e di lavori di  emergenza  o  di
          solidarieta' anche in caso di committente pubblico;  e)  di
          qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali,  le
          scuole e le universita', il sabato e la domenica e  durante
          i periodi di vacanza  da  parte  di  giovani  con  meno  di
          venticinque anni di eta'  se  regolarmente  iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso  l'universita';  f)  di
          attivita' agricole di carattere  stagionale  effettuate  da
          pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla  lettera
          e), ovvero delle attivita' agricole  svolte  a  favore  dei
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633;  g)
          dell'impresa familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del
          codice civile; h) della consegna  porta  a  porta  e  della
          vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;  h-bis)
          di qualsiasi settore produttivo, compresi gli  enti  locali
          da parte di  pensionati;  h-ter)  di  attivita'  di  lavoro
          svolte nei maneggi e nelle scuderie.  In  via  sperimentale
          per l'anno 2010 (141), per prestazioni di lavoro accessorio
          si  intendono  anche  le  attivita'  lavorative  di  natura
          occasionale   rese   nell'ambito   di   qualsiasi   settore
          produttivo da parte di prestatori  di  lavoro  titolari  di
          contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione  della
          possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il  datore
          di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. 
              1-bis. In via sperimentale per gli  anni  2009  e  2010
          (143), prestazioni  di  lavoro  accessorio  possono  essere
          rese, in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti
          locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno  solare,
          da percettori di prestazioni integrative del salario  o  di
          sostegno al reddito compatibilmente  con  quanto  stabilito
          dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n.  2.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla
          contribuzione   figurativa   relativa   alle    prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio. 
              2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche  se
          svolte a favore di piu' beneficiari,  configurano  rapporti
          di natura meramente occasionale e accessoria,  intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con  riferimento  al  medesimo  committente,   a   compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. 
              2-bis.  Le   imprese   familiari   possono   utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a  10.000
          euro 
              2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
          parte di un committente pubblico e  degli  enti  locali  e'
          consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla  vigente
          disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese  di
          personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno." 
              "Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio. 
              1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio,  i
          beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate  uno
          o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio
          il cui valore nominale e' fissato con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  da  adottarsi  entro
          trenta giorni e periodicamente aggiornato. 
              2. Tale valore  nominale  e'  stabilito  tenendo  conto
          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attivita'
          lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio. 
              3. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso presso il concessionario, di cui al  comma
          5, all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
          cento  del  valore  nominale  del   buono,   e   per   fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo di rimborso spese. 
              4-bis. Con riferimento  all'impresa  familiare  di  cui
          all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
          normale disciplina contributiva e assicurativa  del  lavoro
          subordinato. 
              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  individua  con   proprio   decreto   il
          concessionario del servizio e regolamenta i  criteri  e  le
          modalita' per il versamento dei contributi di cui al  comma
          4 e delle relative coperture assicurative e  previdenziali.
          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e  c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23   aprile   2002,   n.   73
          (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
          di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro
          irregolare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
          febbraio 2002, n. 46: 
              "Art. 3. Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare. 
          3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni   gia'
          previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di
          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
          lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
          domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa
          da  euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun   lavoratore
          irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
          a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,  maggiorato
          di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare,  nel
          caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
          un periodo lavorativo successivo. L'importo delle  sanzioni
          civili connesse all'evasione dei  contributi  e  dei  premi
          riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai  periodi
          precedenti e' aumentato del 50 per cento .".