Art. 60-bis 
 
 
       Misure a tutela della filiera della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Dal 1° maggio di  ogni  anno  le  unita'  da  diporto  sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle  misure  di  seguito
indicate: 
        a) euro 800 per le unita' con scafo  di  lunghezza  da  10,01
metri a 12 metri; 
        b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza  da  12,01
metri a 14 metri; 
        c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a
17 metri; 
        d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a
20 metri; 
        e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a
24 metri; 
        f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a
34 metri; 
        g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  34,01
a 44 metri; 
        h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da  44,01
a 54 metri; 
        i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  54,01
a 64 metri; 
        l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore
a 64 metri»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  «con  motore  ausiliario»  sono
aggiunte le seguenti:  «il  cui  rapporto  fra  superficie  velica  e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»; 
    c) al comma 4, le parole: «, nonche' alle unita' di cui al  comma
2 che si trovino  in  un'area  di  rimessaggio  e  per  i  giorni  di
effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse; 
    d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da  contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza  dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica  da  diporto,  la  tassa  non  si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per  il  primo  anno  dalla
prima immatricolazione»; 
    e) al comma 7, al  primo  periodo  la  parola:  «finanziaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria  per  la  durata  della
stessa, residenti nel territorio  dello  Stato,  nonche'  le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che  posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso  di  unita'  da  diporto.  La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non  aventi  stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita'  bene  strumentale  di  aziende  di  locazione  e
noleggio»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole:  «da  2  a  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 2 a 7». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Disposizioni per la  tassazione  di  auto  di
          lusso, imbarcazioni ed aerei. 
              1. Al comma 21 dell'articolo  23  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito   il   seguente:   "A   partire   dall'anno   2012
          l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di  cui
          al primo periodo e' fissata in euro 20 per  ogni  chilowatt
          di  potenza  del  veicolo  superiore  a   centottantacinque
          chilowatt.". 
              2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
          soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure  di
          seguito indicate: 
              a) euro 800 per le unita' con  scafo  di  lunghezza  da
          10,01 metri a 12 metri; 
              b) euro 1.160 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          12,01 metri a 14 metri; 
              c) euro 1.740 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          14,01 a 17 metri; 
              d) euro 2.600 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          17,01 a 20 metri; 
              e) euro 4.400 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          20,01 a 24 metri; 
              f) euro 7.800 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          24,01 a 34 metri; 
              g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          34,01 a 44 metri; 
              h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          44,01 a 54 metri; 
              i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          54,01 a 64 metri; 
              l) euro 25.000 per le unita'  con  scafo  di  lunghezza
          superiore a 64 metri; 
              3. La tassa e' ridotta alla meta'  per  le  unita'  con
          scafo  di   lunghezza   fino   a   12   metri,   utilizzate
          esclusivamente  dai  proprietari  residenti,  come   propri
          ordinari mezzi di locomozione,  nei  comuni  ubicati  nelle
          isole minori e nella Laguna  di  Venezia,  nonche'  per  le
          unita' di cui al comma 2 a vela con  motore  ausiliario  il
          cui rapporto fra superficie velica  e  potenza  del  motore
          espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. 
              4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta'  o
          in uso allo Stato  e  ad  altri  enti  pubblici,  a  quelle
          obbligatorie  di  salvataggio,  ai  battelli  di  servizio,
          purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
          al cui servizio sono posti. 
              5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'
          da diporto possedute ed utilizzate da enti ed  associazioni
          di  volontariato  esclusivamente  ai  fini  di   assistenza
          sanitaria e pronto soccorso. 
              5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per  le
          unita' nuove con targa di  prova,  nella  disponibilita'  a
          qualsiasi titolo del cantiere  costruttore,  manutentore  o
          del distributore, ovvero  per  quelle  usate  ritirate  dai
          medesimi cantieri o distributori con mandato di  vendita  e
          in attesa del  perfezionamento  dell'atto,  ovvero  per  le
          unita' che siano  rinvenienti  da  contratti  di  locazione
          finanziaria  risolti  per  inadempienza  dell'utilizzatore.
          Allo scopo di sviluppare la nautica da  diporto,  la  tassa
          non si applica alle unita' di cui ai commi 2  e  3  per  il
          primo anno dalla prima immatricolazione. 
              6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata  secondo  le  norme
          armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei  natanti
          e delle imbarcazioni da diporto. 
              7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
          2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
          di  riservato  dominio  o  gli  utilizzatori  a  titolo  di
          locazione anche finanziaria per  la  durata  della  stessa,
          residenti nel territorio dello Stato,  nonche'  le  stabili
          organizzazioni in Italia dei soggetti  non  residenti,  che
          posseggano, o ai quali  sia  attribuibile  il  possesso  di
          unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti  non
          residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
          posseggano unita' da diporto, sempre che il  loro  possesso
          non  sia  attribuibile  a  soggetti  residenti  in  Italia,
          nonche'  alle  unita'  bene  strumentale  di   aziende   di
          locazione  e  noleggio.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
          termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
          identificativi dell'unita' da diporto e delle  informazioni
          necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono
          eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a  carico
          del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui  al
          comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 
              8. soppresso 
              9. Le Capitanerie di  porto,  le  forze  preposte  alla
          tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
          altre forze preposte alla pubblica sicurezza  o  gli  altri
          organi di polizia giudiziaria  e  tributaria  vigilano  sul
          corretto  assolvimento  degli  obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
          ed  elevano,  in  caso  di  violazione,  apposito  processo
          verbale di constatazione  che  trasmettono  alla  direzione
          provinciale  dell'Agenzia  delle  entrate  competente   per
          territorio, in relazione al luogo della  commissione  della
          violazione,   per   l'accertamento   della   stessa.    Per
          l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  imposte   sui
          redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si  applicano  le
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472,  esclusa  la  definizione  ivi  prevista.  Le
          violazioni possono essere definite  entro  sessanta  giorni
          dalla elevazione  del  processo  verbale  di  constatazione
          mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione  minima
          ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
          l'imposta  di  cui  al   comma   2   sono   devolute   alla
          giurisdizione delle commissioni  tributarie  ai  sensi  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              10.  Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale  versamento
          dell'imposta di cui al comma  2  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  tributaria  dal  200  al  300   per   cento
          dell'importo non versato,  oltre  all'importo  della  tassa
          dovuta. 
              11. E' istituita l'imposta  erariale  sugli  aeromobili
          privati,  di  cui  all'articolo  744   del   codice   della
          navigazione,   immatricolati   nel   registro   aeronautico
          nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
              a) velivoli con peso massimo al decollo: 
              1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
              2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
              3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
              4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
              5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
              6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
              7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
              b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari  al  doppio  di
          quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
              c) alianti, motoalianti,  autogiri  e  aerostati,  euro
          450,00. 
              12. L'imposta e' dovuta da  chi  risulta  dai  pubblici
          registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
          locazione finanziaria dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta
          all'atto della richiesta  di  rilascio  o  di  rinnovo  del
          certificato  di  revisione   della   aeronavigabilita'   in
          relazione all'intero periodo di validita'  del  certificato
          stesso. Nel caso in  cui  il  certificato  abbia  validita'
          inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
          dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun
          mese di validita'. 
              13. Per gli aeromobili  con  certificato  di  revisione
          della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'imposta   e'
          versata, entro novanta giorni da tale data, in misura  pari
          a un dodicesimo degli importi stabiliti nel  comma  11  per
          ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino  al
          mese in cui scade la validita'  del  predetto  certificato.
          Entro  lo  stesso  termine  deve  essere  pagata  l'imposta
          relativa agli aeromobili per  i  quali  il  rilascio  o  il
          rinnovo    del    certificato    di     revisione     della
          aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la  data
          di entrata in vigore del presente decreto ed il 31  gennaio
          2012. 
              14. Sono esenti dall'imposta di cui  al  comma  11  gli
          aeromobili di  Stato  e  quelli  ad  essi  equiparati;  gli
          aeromobili di proprieta' o in  esercenza  dei  licenziatari
          dei servizi di linea e non di  linea,  nonche'  del  lavoro
          aereo, di cui al codice della navigazione,  parte  seconda,
          libro I, titolo VI, capi I, II e  III;  gli  aeromobili  di
          proprieta' o in esercenza delle  Organizzazioni  Registrate
          (OR), delle scuole di addestramento  FTO  (Flight  Training
          Organisation)  e  dei  Centri  di  Addestramento   per   le
          Abilitazioni (TRTO - Type  Rating  Training  Organisation);
          gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aero  Club
          d'Italia,  degli  Aero  Club  locali  e   dell'Associazione
          nazionale   paracadutisti    d'Italia;    gli    aeromobili
          immatricolati  a  nome  dei  costruttori  e  in  attesa  di
          vendita;   gli    aeromobili    esclusivamente    destinati
          all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
              14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche
          agli aeromobili non immatricolati nel registro  aeronautico
          nazionale la cui sosta nel territorio italiano  si  protrae
          oltre quarantotto ore. 
              15. L'imposta di cui al comma  11  e'  versata  secondo
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanarsi  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              15-bis. In caso di  omesso  o  insufficiente  pagamento
          dell'imposta  di  cui  al  comma   11   si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
          cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
          veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento  e
          non e'  piu'  dovuta  decorsi  venti  anni  dalla  data  di
          costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
          cinque, dieci e quindici anni  dalla  data  di  costruzione
          dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del  30  e
          del 45 per cento.  I  predetti  periodi  decorrono  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello di  costruzione.  Con
          decreto   del   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata  l'aliquota
          di accisa del tabacco da fumo in misura tale da  conseguire
          un maggior gettito pari all'onere  derivante  dal  presente
          comma."