Art. 62 
 
 
          Disciplina delle relazioni commerciali in materia 
          di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
 
  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti
agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le
caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di
consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a
principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal
giudice. 
  2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato: 
    a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto,
di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; 
    b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni
equivalenti; 
    c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla
esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre; 
    d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; 
    e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che
risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 
  3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre  merci  entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine  decorre
dall'ultimo  giorno  del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Gli
interessi  decorrono  automaticamente  dal  giorno  successivo   alla
scadenza del termine. In questi casi il  saggio  degli  interessi  e'
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. 
  4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie: 
    a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che
riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione
non superiore a sessanta giorni; 
    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e
piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o
refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la
durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; 
    c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: 
      aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
    oppure 
      aW superiore a 0,91 
    oppure 
      pH uguale o superiore a 4,5; 
    c) tutti i tipi di latte. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e'
determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di
cessione. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 2. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 
  8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e'
incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo'
avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni
amministrative irrogate dall'autorita' garante concorrenza e  mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per
finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia
alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le
Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
iniziative in materia agroalimentare. 
  10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del
danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e
delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del  Lavoro  o  comunque  rappresentative  a  livello
nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire,
a tutela degli  interessi  collettivi,  richiedendo  l'inibitoria  ai
comportamenti in violazione  della  presente  disposizione  ai  sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 
  11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive del 13 maggio 2003. 
  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia
decorsi sette  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Con  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  tre  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita'  applicative  delle  disposizioni
del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 13, legge 24 novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              "Art 13. Atti di accertamento. 
              Gli organi addetti al controllo  sull'osservanza  delle
          disposizioni per la cui violazione e' prevista la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di   denaro
          possono, per l'accertamento delle violazioni di  rispettiva
          competenza, assumere informazioni e procedere  a  ispezioni
          di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
          segnaletici, descrittivi e  fotografici  e  ad  ogni  altra
          operazione tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell' articolo 333  e  del  primo  e  secondo  comma  dell'
          articolo 334 del codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 669-bis del codice di
          procedura civile: 
              "Art. 669-bis. Forma della domanda. 
              La domanda si  propone  con  ricorso  depositato  nella
          cancelleria del giudice competente.". 
              Il testo abrogato dell' articolo 4, commi 3  e  4,  del
          decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  ottobre
          2002, n. 249. 
              Il  testo  dell'abrogato  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive 13 maggio 2003,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2003, n. 116.