Art. 63 
 
 
              Attivazione nuovi «contratti di filiera» 
 
  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   22   novembre   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008. 
  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per
un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai
rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. 
  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  66  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e successive  modificazioni,  (Legge
          finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: 
              "Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare. 
              1. Al fine di favorire l'integrazione  di  filiera  del
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  nel   rispetto   della
          programmazione regionale,  di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, promuove, nel limite  finanziario
          complessivo  fissato  con   deliberazione   del   CIPE   in
          attuazione degli articoli 60 e 61 della  presente  legge  e
          nel rispetto dei criteri di riparto territoriale  stabiliti
          dalla medesima deliberazione del CIPE,  ovvero  nei  limiti
          finanziari fissati dall' articolo 1, comma 354, della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dagli eventuali altri stanziamenti  previsti  dalla
          legge, contratti di filiera  e  di  distretto  a  rilevanza
          nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese  le
          forme  associate  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
          legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  finalizzati  alla
          realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
          interprofessionale,  in  coerenza  con   gli   orientamenti
          comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. 
              2.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione delle  iniziative  di  cui  al  comma  1  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e  forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              3. Al fine  di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1,  della  legge  3
          febbraio  2011,  n.   4   (Disposizioni   in   materia   di
          etichettatura  e  di  qualita'  dei  prodotti  alimentari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19  febbraio  2011,
          n. 41: 
              "Art. 1. Estensione  dei  contratti  di  filiera  e  di
          distretto a tutto il territorio nazionale. 
              1. All'articolo 66 della legge  27  dicembre  2002,  n.
          289, e successive modificazioni, il comma 1  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «1. Al fine di favorire l'integrazione di  filiera  del
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  nel   rispetto   della
          programmazione regionale,  di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, promuove, nel limite  finanziario
          complessivo  fissato  con   deliberazione   del   CIPE   in
          attuazione degli articoli 60 e 61 della  presente  legge  e
          nel rispetto dei criteri di riparto territoriale  stabiliti
          dalla medesima deliberazione del CIPE,  ovvero  nei  limiti
          finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dagli eventuali altri stanziamenti  previsti  dalla
          legge, contratti di filiera  e  di  distretto  a  rilevanza
          nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese  le
          forme  associate  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
          legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  finalizzati  alla
          realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
          interprofessionale,  in  coerenza  con   gli   orientamenti
          comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura»". 
              Il testo del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,   n.   148   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011,  n.
          188.