Art. 64 
 
 
  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 
 
  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  dopo  la  parola  «regionale»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di
cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni». 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. 
  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita'», sono aggiunte  le
seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 17  del  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno  delle
          imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
          i), della  L.  7  marzo  2003,  n.  38),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n. 95. 
              "Art. 17. Interventi per favorire  la  capitalizzazione
          delle imprese. 
              1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
          legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
          incorporata  nell'Istituto  di  servizi  per   il   mercato
          agricolo  alimentare  (ISMEA),  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,  n.  200,  che
          subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
              5-bis. Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003,  n.  283
          del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.".