Art. 65 
 
 
              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 
 
  1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra
in aree agricole non e' consentito l'accesso agli  incentivi  statali
di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti  realizzati  e  da
realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio  militare  e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli  collocati  a  terra  da
installare in aree classificate agricole  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  che  hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  a
condizione che l'impianto entri in esercizio  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  assicura,  nel
rispetto  dei  principi  della  normativa  dell'Unione  europea,   la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di  potenza  non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 
  4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto  dal  secondo
periodo del comma 2. 
  5. Il comma 4-bis  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma  42,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito  esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in  aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il testo del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10. Requisiti e specifiche tecniche. 
              1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto,  gli  impianti   alimentati   da   fonti
          rinnovabili accedono agli incentivi  statali  a  condizione
          che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di  cui
          all'allegato 2. Sono  fatte  salve  le  diverse  decorrenze
          indicate nel medesimo allegato 2. 
              2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e successivamente  con  frequenza  almeno
          biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo
          economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare una rassegna della vigente  normativa
          tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le
          etichette energetiche e gli altri  sistemi  di  riferimento
          tecnico creati da  organismi  europei  di  normalizzazione,
          applicabili ai componenti, agli impianti e ai  sistemi  che
          utilizzano   fonti   rinnovabili.   La   rassegna   include
          informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. 
              3. Sulla base della documentazione di cui al  comma  2,
          l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita
          tenendo conto  dei  tempi  necessari  all'adeguamento  alle
          norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto
          e non puo' essere  fissata  prima  di  un  anno  dalla  sua
          pubblicazione. 
              4. abrogato 
              5. abrogato 
              6. abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 4-bis,  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  introdotto
          dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99 (Attuazione della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita'): 
              "Art.12.  Razionalizzazione  e  semplificazione   delle
          procedure autorizzative. 
              (Omissis). 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa e per impianti  fotovoltaici,  ferme  restando  la
          pubblica utilita' e le procedure conseguenti per  le  opere
          connesse, il  proponente  deve  dimostrare  nel  corso  del
          procedimento,  e  comunque  prima  dell'autorizzazione,  la
          disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto.".