Art. 66 
 
 
  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante  procedura
negoziata senza pubblicazione del bando per gli  immobili  di  valore
inferiore a 100.000 euro e  mediante  asta  pubblica  per  quelli  di
valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene  ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.  Ai
citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica.  8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441. 
  3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine  di  favorire  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai
giovani imprenditori agricoli,  cosi'  come  definiti  ai  sensi  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    4-bis. Ai contratti di affitto di cui  al  presente  articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre  1998,
n. 441, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai soli fini delle imposte sui  redditi,  le  rivalutazioni
dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto». 
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto  da
parte degli enti gestori delle medesime aree. 
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere o cedere in  locazione,  per  le
finalita' e con le modalita' di cui  al  comma  1,  i  beni  di  loro
proprieta'  agricoli  e  a  vocazione  agricola  e  compresi   quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;  a
tal  fine  possono  conferire   all'Agenzia   del   demanio   mandato
irrevocabile a vendere e a cedere in  locazione.  In  ogni  caso,  le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel  rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi  strumenti,
una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a  giovani  che  non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'. L'Agenzia provvede  al
versamento agli  enti  territoriali  gia'  proprietari  dei  proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
  8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo  non
puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato. 
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  l'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il testo del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85
          (Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2010,  n.
          134. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3,  4  e  5,
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre  2001,
          n. 224: 
              "Art.  1.  Ricognizione  del   patrimonio   immobiliare
          pubblico. 
              (omissis) 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto   dichiarativo   della
          proprieta',  in  assenza  di  precedenti  trascrizioni,   e
          producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
          codice civile, nonche' effetti sostitutivi  dell'iscrizione
          del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
          commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo  all'Agenzia
          del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.". 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica. 8
          giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita' - Testo A) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  15
          dicembre 1998,  n.  441  (Norme  per  la  diffusione  e  la
          valorizzazione     dell'imprenditoria     giovanile      in
          agricoltura),  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   22
          dicembre 1998, n. 298: 
              "Art. 4. Ristrutturazione fondiaria. 
              1.  La  Cassa  per  la  formazione   della   proprieta'
          contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  5
          marzo 1948, n. 121 , e successive modificazioni, di seguito
          denominata   «Cassa»,   destina,   in   ciascun   esercizio
          finanziario,  fino  al   60   per   cento   delle   proprie
          disponibilita'  con  priorita'   al   finanziamento   delle
          operazioni di acquisto o ampliamento di  aziende  da  parte
          di: 
              a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
          quaranta anni, in possesso della qualifica di  imprenditore
          agricolo a  titolo  principale  o  di  coltivatore  diretto
          iscritti nelle relative gestioni previdenziali; 
              b) giovani che non hanno  ancora  compiuto  i  quaranta
          anni che intendono esercitare attivita' agricola  a  titolo
          principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
          mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica
          di  imprenditore  agricolo  a  titolo   principale   o   di
          coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
          previdenziali entro i successivi dodici mesi; 
              c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
          quaranta anni, che siano subentrati per  successione  nella
          titolarita' di aziende a seguito  della  liquidazione  agli
          altri  aventi  diritto  delle  relative  quote,  ai   sensi
          dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 . 
              2. Costituiscono motivo di  preferenza  nell'attuazione
          degli interventi di cui al comma 1: 
              a) il raggiungimento  o  l'ampliamento  di  una  unita'
          minima produttiva definita, previo  assenso  della  regione
          interessata,   secondo   la   localizzazione,   l'indirizzo
          colturale, il  fatturato  aziendale  e  l'impiego  di  mano
          d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale; 
              b)  la  presentazione  di  un  piano  di  miglioramento
          aziendale secondo quanto disposto  dal  citato  regolamento
          (CE) n. 950/97, a firma  di  un  tecnico  agricolo  a  cio'
          abilitato dalla legge; 
              c) la  presentazione  di  un  progetto  di  produzione,
          commercializzazione e trasformazione. 
              3. La Cassa puo'  realizzare,  altresi',  programmi  di
          ricomposizione  fondiaria  dei  terreni  resi  disponibili,
          organizzando la  cessione  e  l'ampliamento  delle  aziende
          agricole  ai  sensi  degli  articoli  6  e  7  del   citato
          regolamento  (CEE)  n.  2079/92,  a   favore   di   giovani
          agricoltori che non hanno ancora compiuto i  quaranta  anni
          in possesso della  qualifica  di  imprenditore  agricolo  a
          titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che
          non hanno ancora compiuto i  quaranta  anni  che  intendano
          esercitare  attivita'  agricola  a  titolo  principale,   a
          condizione che acquisiscano la  qualifica  di  imprenditore
          agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro
          ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento. 
              4. Le regioni e le province autonome possono  stipulare
          convenzioni  con  la  Cassa  allo  scopo  di   cofinanziare
          progetti per l'insediamento di imprese condotte da  giovani
          che non hanno ancora compiuto i quaranta anni  in  possesso
          della  qualifica  di   imprenditore   agricolo   a   titolo
          principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera,  di
          intesa con le regioni e le province autonome, i  criteri  e
          le modalita' per lo svolgimento di attivita' di  tutoraggio
          e  per  la  prestazione  di  fideiussioni  a  favore  degli
          assegnatari. 
              5.   La   Cassa   partecipa   al   programma   per   il
          prepensionamento  in   agricoltura   di   cui   al   citato
          regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo  prioritariamente
          le richieste di acquisto di terreni,  resi  disponibili  da
          soggetti aderenti al regime di prepensionamento,  da  parte
          di rilevatari agricoli che  non  hanno  ancora  compiuto  i
          quaranta  anni  ovvero  che  subentrino  nella   conduzione
          dell'azienda  agricola  al  familiare  aderente  al  regime
          medesimo. 
              6. Il vincolo di indivisibilita' del fondo  rustico  su
          cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11
          della legge 14 agosto 1971, n. 817 , puo' essere  revocato,
          trascorsi  almeno  quindici   anni   dall'iscrizione,   con
          provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
          o dell'organo regionale corrispondente, su  domanda  di  un
          partecipante all'impresa stessa che non ha ancora  compiuto
          i  quaranta  anni,  qualora  le  porzioni  divise   abbiano
          caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto
          il profilo tecnico  ed  economico,  comunque  nel  rispetto
          della minima unita' colturale di cui all'articolo  846  del
          codice civile.". 
              Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
          ( Incentivi all'autoimprenditorialita'  e  all'autoimpiego,
          in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio
          1999,  n.  144),  e'  stato.  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio 2000, n. 156. 
              Si riporta l'articolo 5-bis, commi 2 e 3,  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: 
              "Art. 5-bis. Conservazione dell'integrita' aziendale. 
              (Omissis). 
              2. Al  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  terreni
          agricoli  a  coloro  che  si  impegnino  a  costituire   un
          compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita'  di
          coltivatore   diretto   o    di    imprenditore    agricolo
          professionale per un  periodo  di  almeno  dieci  anni  dal
          trasferimento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 5-bis, commi 1 e 2,  della  legge  31  gennaio
          1994, n. 97. Gli onorari notarili  per  gli  atti  suddetti
          sono ridotti ad un sesto. 
              3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari
          notarili ad un  sesto  in  favore  della  costituzione  del
          compendio unico di cui al  comma  2  spettano  comunque  ai
          trasferimenti di immobili agricoli e  relative  pertinenze,
          compresi i fabbricati, costituiti in  maso  chiuso  di  cui
          alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28  novembre
          2001,  n.  17,  effettuati  tra  vivi  o  mortis  causa  ad
          acquirenti che nell'atto o con  dichiarazione  separata  si
          impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  3,  della
          legge 15 dicembre  1998,  n.  441,  recante  Norme  per  la
          diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile
          in agricoltura, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Disposizioni fiscali. 
              1. Al fine  di  favorire  la  continuita'  dell'impresa
          agricola,  anche  se  condotta  in  forma  di  societa'  di
          persone, gli atti relativi ai beni  costituenti  l'azienda,
          ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive  e
          morte e  quant'altro  strumentale  all'attivita'  aziendale
          oggetto di successione o  di  donazione  tra  ascendenti  e
          discendenti entro il terzo grado sono  esenti  dall'imposta
          sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali,  di
          bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte  ipotecarie
          in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: 
              a) coltivatori diretti ovvero imprenditori  agricoli  a
          titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta
          anni, iscritti alle relative gestioni  previdenziali,  o  a
          condizione  che   si   iscrivano   entro   tre   anni   dal
          trasferimento; 
              b) giovani che non hanno  ancora  compiuto  i  quaranta
          anni  a  condizione  che  acquisiscano  la   qualifica   di
          coltivatore diretto o di  imprenditore  agricolo  a  titolo
          principale  entro  ventiquattro  mesi  dal   trasferimento,
          iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali  entro  i
          successivi due anni. 
              2. Le agevolazioni di cui al comma 1  sono  concesse  a
          decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti  di  cui  al
          medesimo  comma  si  obblighino  a  coltivare  o   condurre
          direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. 
              3.  Ai  soli  fini  delle  imposte  sui   redditi,   le
          rivalutazioni dei redditi  dominicali  ed  agrari  previste
          dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione non si applicano per i  periodi
          di imposta durante i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
          medesime rivalutazioni sono concessi  in  affitto  per  usi
          agricoli per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  con
          diritto di precedenza alla  scadenza,  a  giovani  che  non
          hanno  compiuto  i  40  anni,  aventi   la   qualifica   di
          coltivatore   diretto   o    di    imprenditore    agricolo
          professionale,  anche  in  forma  societaria  purche',   in
          quest'ultimo  caso,  la  maggioranza  delle  quote  o   del
          capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso  delle
          suddette qualifiche di coltivatore diretto  o  imprenditore
          agricolo  professionale.  Le  qualifiche   di   coltivatore
          diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al
          presente comma, si possono acquisire entro due  anni  dalla
          stipula del contratto di affitto. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
          per i terreni il cui contratto di affitto,  in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sia
          rinnovato alla scadenza, per un  periodo  non  inferiore  a
          cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo  comma
          3. 
              5. Dal  1°  gennaio  1999,  i  giovani  agricoltori  in
          possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti
          dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o
          permutino  terreni,  sono   assoggettati   all'imposta   di
          registro nella misura del 75 per cento di  quella  prevista
          dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di  cui
          al presente comma e' autorizzata la  spesa  nel  limite  di
          16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999. 
              6.  Per  favorire  l'introduzione  e  la  tenuta  della
          contabilita' da parte delle  imprese  condotte  da  giovani
          agricoltori  o  da  societa'  di  cui  all'articolo  2,  il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
          le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare  accordi
          o  convenzioni  per  fornire   assistenza,   formazione   e
          informatizzazione. Per le  finalita'  di  cui  al  presente
          comma e' autorizzata la spesa nel limite di 2  miliardi  di
          lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire  a  decorrere  dal
          2000.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.: 
              "Art. 31.  Rivalutazione  delle  rendite  dei  terreni.
          Coltivazioni di vegetali produttive di  reddito  d'impresa.
          Crediti IVA. 
              1. Fino  all'entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
          d'estimo, ai soli fini della determinazione  delle  imposte
          sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          1995 del 55 per cento  e  i  vigenti  redditi  agrari  sono
          rivalutati del 45 per cento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  50,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              "Art. 3 
              (omissis) 
              50. Fino alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove
          tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i
          redditi    dominicali    e    agrari    sono    rivalutati,
          rispettivamente, dell'80 per cento  e  del  70  per  cento.
          L'incremento si applica sull'importo  posto  a  base  della
          rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.". 
              Per il capo III del titolo I del decreto legislativo 21
          aprile 2000, n. 185,  e  successive  modificazioni,  vedere
          note in questo stesso articolo. 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  28   maggio   2010,   n.   85
          (Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134. 
              Il  testo  abrogato  dell'articolo  7  della  legge  12
          novembre 2011,  n.  183  (Legge  di  stabilita'  2012),  e'
          statopubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre  2011,
          n. 265, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4-quinquies  del
          decreto-legge  1o  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di   termini,
          abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.