Art. 67 
 
 
           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5.(Convenzioni). - 1. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' stipulare con le  Associazioni  nazionali
di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti,  convenzioni
per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita': 
      a) promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito  degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili; 
      b) promozione di azioni finalizzate alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero; 
      c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; 
      d) attuazione dei sistemi  di  controllo  e  di  tracciabilita'
delle filiere agroalimentare ittiche; 
      e) agevolazioni per l'accesso al credito per le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura; 
      f)  riduzione  dei  tempi   procedurali   e   delle   attivita'
documentali nel quadro della  semplificazione  amministrativa  e  del
miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del  settore  e  la
pubblica  amministrazione,   in   conformita'   ai   principi   della
legislazione vigente in materia; 
      g) assistenza tecnica alle imprese di pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi. 
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004. 
  2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui  al  comma  2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come  modificato  dalla
          presente legge : 
              «Art.  5.(  Convenzioni).)  -  1.  Il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  puo'  stipulare
          con le  Associazioni  nazionali  di  categoria  ovvero  con
          Consorzi  dalle  stesse  istituiti,  convenzioni   per   lo
          svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita': 
              a) promozione delle  attivita'  produttive  nell'ambito
          degli  ecosistemi  acquatici   attraverso   l'utilizzo   di
          tecnologie ecosostenibili; 
              b)  promozione  di  azioni  finalizzate   alla   tutela
          dell'ambiente marino e costiero; 
              c) tutela e valorizzazione delle tradizioni  alimentari
          locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche
          attraverso  l'istituzione  di  consorzi  volontari  per  la
          tutela  del  pesce  di  qualita',   anche   in   forma   di
          Organizzazioni di produttori; 
              d)  attuazione  dei   sistemi   di   controllo   e   di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche; 
              e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese
          della pesca e dell'acquacoltura; 
              f) riduzione dei tempi procedurali  e  delle  attivita'
          documentali nel quadro della semplificazione amministrativa
          e del miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del
          settore e la pubblica amministrazione,  in  conformita'  ai
          principi della legislazione vigente in materia; 
              g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel  quadro
          delle azioni previste dalla  politica  comune  della  pesca
          (PCP) e degli affari marittimi. 
              2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono  finanziate  a
          valere e nei limiti delle risorse della gestione  stralcio,
          gia' Fondo centrale per il credito peschereccio,  istituita
          ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri  4  giugno  2003((,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)). 
              (( 2-bis. Le risorse prelevate  dal  Fondo  di  cui  al
          comma 2 vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, capitolo 3585,  e  successivamente  riassegnate  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          richiesta del Ministro delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, all'apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nell'ambito dello stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  si  provvede  alle
          occorrenti variazioni di bilancio».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 93,  comma  8,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289  (legge  finanziaria  2003),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2002,  n.
          305, S.O.: 
              "Art. 93. Fondi speciali e tabelle. 
              8. Al fine di ricondurre  all'unitario  bilancio  dello
          Stato le  gestioni  che  comunque  interessano  la  finanza
          statale, il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  individua
          le gestioni fuori  bilancio  per  le  quali  permangono  le
          caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
          dal 1° luglio 2003 (502) le altre gestioni fuori  bilancio,
          fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20  della
          legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni,
          sono ricondotte al bilancio dello Stato  alla  cui  entrata
          sono  versate  le  relative   disponibilita'   per   essere
          riassegnate alle pertinenti unita'  previsionali  di  base.
          L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
          amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
          presente comma, e' allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.".