Art. 67-bis Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione 1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprieta', i privilegi di cui all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 ( Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984, n. 212, S.O.: "Art. 15. Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione. Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto.". Si riporta il testo dell'articolo 552 del codice della navigazione: "Art. 552. Privilegi sulla nave e sul nolo. Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto; 2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio; 3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorita' consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4. le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni; 5. le indennita' per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennita' per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtu' dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio"..