Art. 67-bis 
 
 
          Accertamenti contributivi in caso di dismissione 
  di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione 
 
  1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  ai  fini  del  rilascio   dell'autorizzazione   alla
dismissione di bandiera per vendita della  nave  a  stranieri  o  per
demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 15  della  legge  26  luglio
1984,  n.  413,  non   si   applicano   nel   caso   di   demolizione
dell'imbarcazione  con  trasferimento  della  licenza  di  pesca   ad
un'altra imbarcazione di proprieta' del  medesimo  armatore.  In  tal
caso, al momento del passaggio di  proprieta',  i  privilegi  di  cui
all'articolo  552  del  codice  della  navigazione  sono   trasferiti
dall'imbarcazione  demolita  all'imbarcazione   sulla   quale   viene
trasferita la licenza. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dall'articolo  15  della  legge  26
          luglio 1984,  n.  413  (  Riordinamento  pensionistico  dei
          lavoratori marittimi), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 2 agosto 1984, n. 212, S.O.: 
              "Art. 15. Dismissione di  bandiera  per  vendita  della
          nave a stranieri o per demolizione. 
              Non puo' essere  accordata  dalle  autorita'  marittime
          l'autorizzazione alla dismissione di bandiera  per  vendita
          della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa,
          di  cui  agli  articoli  156  e  160   del   codice   della
          navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto,
          dell'avvenuto pagamento di  tutti  i  crediti  contributivi
          relativi  agli  equipaggi  della  nave  interessata   dalle
          procedure  anzidette,  assistiti  dal  privilegio  di   cui
          all'articolo  552  del  predetto  codice,  o  dell'avvenuta
          costituzione a favore dell'Istituto stesso  di  un  congruo
          deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi
          nella   misura   e    con    le    modalita'    determinate
          dall'Istituto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 552 del codice  della
          navigazione: 
              "Art. 552. Privilegi sulla nave e sul nolo. 
              Sono privilegiati sulla  nave,  sul  nolo  del  viaggio
          durante il quale e'  sorto  il  credito,  sulle  pertinenze
          della nave e  sugli  accessori  del  nolo  guadagnati  dopo
          l'inizio del viaggio: 
              1. le  spese  giudiziali  dovute  allo  Stato  o  fatte
          nell'interesse comune dei creditori per  atti  conservativi
          sulla nave o per il processo di esecuzione,  i  diritti  di
          ancoraggio, di faro, di porto e  gli  altri  diritti  e  le
          tasse della medesima specie; le  spese  di  pilotaggio;  le
          spese di  custodia  e  di  conservazione  della  nave  dopo
          l'entrata nell'ultimo porto; 
              2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento  o
          di  lavoro  del  comandante  e   degli   altri   componenti
          dell'equipaggio; 
              3.    i    crediti    per    le    somme     anticipate
          dall'amministrazione  della  marina  mercantile   o   della
          navigazione interna ovvero dall'autorita' consolare per  il
          mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio;
          i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti  di
          previdenza e di assistenza sociale per la gente di  mare  e
          per il personale della navigazione interna; 
              4. le indennita'  e  i  compensi  di  assistenza  e  di
          salvataggio e le somme dovute per contribuzione della  nave
          alle avarie comuni; 
              5. le indennita' per urto o per  altri  sinistri  della
          navigazione, e quelle  per  danni  alle  opere  dei  porti,
          bacini e vie navigabili; le  indennita'  per  morte  o  per
          lesioni ai  passeggeri  ed  agli  equipaggi  e  quelle  per
          perdite o avarie del carico o del bagaglio; 
              6. i crediti derivanti  da  contratti  stipulati  o  da
          operazioni eseguite in virtu' dei suoi  poteri  legali  dal
          comandante, anche quando sia armatore della  nave,  per  le
          esigenze della  conservazione  della  nave  ovvero  per  la
          continuazione del viaggio"..