Art. 67-ter 
 
 
    Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le cooperative di imprese di pesca  ed  i  consorzi  di
imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo
1 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  per  conto  delle  imprese
associate»; 
        b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 31  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  L.  14
          febbraio 2003,  n.  30),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 31. Gruppi di impresa. 
              1.  I  gruppi  di   impresa,   individuati   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice  civile  e   del   decreto
          legislativo 2 aprile  2002,  n.  74,  possono  delegare  lo
          svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo  per
          tutte le societa' controllate e collegate. 
              2. I consorzi di societa'  cooperative,  costituiti  ai
          sensi dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  possono
          svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della  legge
          11  gennaio  1979,  n.  12,  per   conto   delle   societa'
          consorziate  o  delegarne  l'esecuzione  a   una   societa'
          consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il
          tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti  dai
          predetti consorzi, cosi'  come  previsto  dall'articolo  1,
          comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
              2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi
          di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
          all'articolo 1 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  per
          conto delle imprese associate. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  2-bis  non
          rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
          delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo  alle
          singole societa' datrici di lavoro. ". 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
          12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente
          del lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
          1979, n. 20: 
              "Art. 1. Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro. 
              Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza
          ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
          sono curati dal datore di lavoro, direttamente od  a  mezzo
          di propri dipendenti, non possono essere assunti se non  da
          coloro che siano  iscritti  nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge,  salvo
          il disposto del successivo articolo 40, nonche'  da  coloro
          che siano iscritti negli albi degli avvocati e  procuratori
          legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
          commerciali, i quali  in  tal  caso  sono  tenuti  a  darne
          comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
          nel  cui  ambito  territoriale   intendono   svolgere   gli
          adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui  all'articolo  8  della  presente
          legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          di diretta costituzione od esterni, i quali  devono  essere
          in ogni caso assistiti da uno o piu'  soggetti  di  cui  al
          primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.".