Art. 29 
 
Attribuzione di risorse della Sezione per  assicurare  la  liquidita'
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti
                               locali 
 
  1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013  n.
102, convertito con modificazioni dalla legge  28  ottobre  2013,  n.
124, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Con  le  procedure
individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi'
attribuite agli enti locali le  disponibilita'  di  cui  al  medesimo
comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 9  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni
          urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
          di sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 ottobre 2013, n. 124,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "9. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da  adottare
          entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la  distribuzione
          dell'incremento di cui al comma 8 tra le  tre  Sezioni  del
          "Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita'  alle
          procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013,  n.  64,  i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per la concessione delle risorse di cui al  comma
          1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
          gli  enti  locali  che  non  hanno  avanzato  richiesta  di
          anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
          l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
          cui al periodo precedente  sono  altresi'  attribuite  agli
          enti locali le disponibilita' di cui al  medesimo  comma  1
          non erogate nelle precedenti istanze".