Art. 32 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
                 debiti certi, liquidi ed esigibili 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  la
dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10  dell'articolo
1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,  per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro,  al  fine  di  far  fronte  ai
pagamenti da parte delle Regioni  e  degli  enti  locali  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31  luglio
2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma
1 tra  le  Sezioni  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e,  in  conformita'
alle procedure di cui agli articoli 1, 2  e  3  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli  enti
locali, ivi inclusi le regioni  e  gli  enti  locali  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo. 
  3. Il decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2  determina  anche
l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014  della  Sezione  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  derivante  da
eventuali disponibilita'  relative  ad  anticipazioni  di  liquidita'
attribuite  precedentemente  e  non  ancora  erogate  alla  data   di
emanazione del suddetto  decreto  ministeriale,  ivi  incluse  quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo  di
cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n.  35  del
2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni  e  Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita'  di  cui  al
presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro sono subordinate,  oltre  che  alla  verifica
positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con  riferimento  alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per  il  pagamento
dei debiti del settore sanitario  di  cui  al  presente  articolo  le
regioni sottoposte ai piani di  rientro  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi  di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma  88,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a  quello
corrispondente al valore dei gettiti  derivanti  dalle  maggiorazioni
fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013  al  finanziamento  del
servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per  le  finalita'
del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento
della dotazione del fondo di cui al comma 1. 
  5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai
sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 vedasi  in  note
          all'articolo 27 
              Per il  riferimento  al  testo  vigente  del  comma  10
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          vedasi in note all'articolo 31 
              Per  il  riferimento  al  testo  vigente  dell'articolo
          243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
          vedasi in note all'articolo 31 
              Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in  note
          all'articolo 25 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'articolo  2   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  vedasi  in   note
          all'articolo 28. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del  citato
          decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35: 
              "Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
              1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare  anticipazioni
          di liquidita' alle Regioni ed  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano a valere sulle risorse  della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del   Servizio
          Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,  comma  10,  al
          fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti  dei  debiti
          degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale   ed   in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  in  deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera  b),  della
          legge  12  novembre  2011,   n.   183,   trasmettono,   con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  2013  l'istanza  di  accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma  3,  per  l'avvio  delle
          necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con  decreto
          direttoriale, puo' attribuire alle regioni che  ne  abbiano
          fatto richiesta, con l'istanza di  cui  al  primo  periodo,
          entro il 15 dicembre 2013, importi superiori  a  quelli  di
          cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'  attribuite  ad
          altre regioni  ai  sensi  del  medesimo  comma  3,  ma  non
          richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il  31
          dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio". 
              Si riporta il testo vigente del comma 180 dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)": 
              "180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento  per
          gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del  supporto
          tecnico dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
          procede ad una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma". 
              Si riporta il testo vigente del comma 88  dell'articolo
          2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              "88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all' articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo".