Art. 33 
 
Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei  debiti  dei  comuni
            che hanno deliberato il dissesto finanziario 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle   imprese
creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e  di  ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per  l'anno  2014,  ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1ยบ
ottobre 2009 e sino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  6
giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito  alla  procedura  semplificata
prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  attribuita,  previa  apposita
istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione  fino  all'importo
massimo  di  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  da  destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni
dalla disponibilita' delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1,  e'  ripartita,  nei  limiti
della massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota  pro  capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat. 
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa  con  decreto  non
regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel  limite  di
300 milioni di euro per l'anno 2014  a  valere  sulla  dotazione  per
l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
integrato con le risorse di cui al comma 1. 
  4. L'importo attribuito e' erogato  all'ente  locale  il  quale  e'
tenuto  a  metterlo  a  disposizione  dell'organo  straordinario   di
liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di  liquidazione
provvede   al   pagamento   dei   debiti    ammessi,    nei    limiti
dell'anticipazione erogata,  entro  90  giorni  dalla  disponibilita'
delle risorse. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi,
fatta eccezione per le  anticipazioni  a  valere  sul  versamento  in
entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui  restituzione
dovra' avvenire a  partire  dal  2014.  Gli  importi  dei  versamenti
relativi  alla  quota  capitale  sono  riassegnati   al   fondo   per
l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Il  tasso  di  interesse  da
applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del  tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate  entro  i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle  risorse  a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate  al
predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  e
riassegnate,  per  la  parte  capitale,   al   medesimo   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto
a 100 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per  assicurare
la liquidita' per pagamenti di debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui  all'articolo  1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  non  erogate  dalla
Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200  milioni  di
euro mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge  n.  35  del  2013,  come
incrementato dall'articolo 13, comma 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione. 
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Per quanto non previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  al
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33  dell'8  febbraio
2013, adottato in attuazione  dell'articolo  243-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  258  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 258. Modalita'  semplificate  di  accertamento  e
          liquidazione dei debiti 
              1. L'organo  straordinario  di  liquidazione,  valutato
          l'importo complessivo di tutti i  debiti  censiti  in  base
          alle  richieste  pervenute,  il   numero   delle   pratiche
          relative, la consistenza della documentazione  allegata  ed
          il tempo necessario per  il  loro  definitivo  esame,  puo'
          proporre  all'ente  locale  dissestato   l'adozione   della
          modalita' semplificata di liquidazione di cui  al  presente
          articolo. Con deliberazione di giunta l'ente  decide  entro
          trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere  a
          disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 
              2. L'organo straordinario  di  liquidazione,  acquisita
          l'adesione  dell'ente  locale,  delibera  l'accensione  del
          mutuo di  cui  all'articolo  255,  comma  2,  nella  misura
          necessaria agli adempimenti di cui ai successivi  commi  ed
          in  relazione  all'ammontare  dei  debiti  censiti.  L'ente
          locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
          di credito, con oneri a proprio carico,  nel  rispetto  del
          limite del 40 per cento di cui all'articolo 255,  comma  9,
          o,  in  alternativa,  a  mettere  a  disposizione   risorse
          finanziarie  liquide,  per  un  importo  che  consenta   di
          finanziare, insieme al ricavato del mutuo  a  carico  dello
          Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3  e  4,  oltre  alle
          spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
          ridurre il mutuo a carico dell'ente. 
              3. L'organo straordinario di  liquidazione,  effettuata
          una  sommaria  delibazione  sulla  fondatezza  del  credito
          vantato, puo'  definire  transattivamente  le  pretese  dei
          relativi  creditori,  anche  periodicamente,  offrendo   il
          pagamento di una somma variabile tra il 40  ed  il  60  per
          cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso,
          con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con  la  liquidazione
          obbligatoria   entro    30    giorni    dalla    conoscenza
          dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro  sei
          mesi dalla data di conseguita disponibilita' del  mutuo  di
          cui all'articolo 255, comma 2, propone  individualmente  ai
          creditori,   compresi   quelli    che    vantano    crediti
          privilegiati, fatta eccezione per i  debiti  relativi  alle
          retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
          liquidate per intero, la transazione da accettare entro  un
          termine prefissato comunque  non  superiore  a  30  giorni.
          Ricevuta   l'accettazione,   l'organo   straordinario    di
          liquidazione  provvede  al  pagamento  nei  trenta   giorni
          successivi. 
              4. L'organo  straordinario  di  liquidazione  accantona
          l'importo del 50 per cento dei debiti per i  quali  non  e'
          stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
          al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. 
              5. Si applicano, per il  seguito  della  procedura,  le
          disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
          quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
          rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al  comma
          4, l'organo straordinario  di  liquidazione  provvede  alla
          redazione del piano di estinzione. Qualora tutti  i  debiti
          siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata  e
          non sussistono debiti esclusi in tutto  o  in  parte  dalla
          massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
          direttamente   il   rendiconto   della    gestione    della
          liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11. 
              6. I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma  3  sono
          indicati  in  un  apposito  elenco  allegato  al  piano  di
          estinzione della massa passiva. 
              7. In caso di eccedenza di disponibilita'  si  provvede
          alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
          dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente  locale
          dissestato la quota di risorse  finanziarie  liquide  dallo
          stesso  messe  a  disposizione  esuberanti  rispetto   alle
          necessita'  della  liquidazione  dopo  il   pagamento   dei
          debiti". 
              Per  il  riferimento  al  testo  vigente  dell'articolo
          243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
          vedasi in note all'articolo 31. 
              Per il riferimento al testo  vigente  dell'articolo  1,
          commi 10 e 13, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          vedasi in note all'articolo 31 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          13 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione  guadagni  e  di  trattamenti  pensionistici",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
          n. 124: 
              "8.  La  dotazione  del  "Fondo   per   assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili"  di  cui  al  comma  10  dell'articolo   1   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e'
          incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al
          fine di far fronte ad ulteriori pagamenti  da  parte  delle
          Regioni e degli enti locali di  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2012,  ovvero
          dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine". 
              Il decreto del Ministero dell'Interno 11  gennaio  2013
          recante "Accesso al Fondo di rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli  enti  locali"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2013, n. 33.