Art. 34 
 
      Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari 
 
  1.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5  del  Decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014  recante
il «Riparto dell'incremento del "Fondo per assicurare  la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui
all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124», e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del
settore stesso con  riferimento  al  pagamento  dei  debiti  sanitari
cumulati fino alla data del 31  dicembre  2012,  le  regioni  possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi  dell'articolo
3,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  n.  35  del   2013,   alle
anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei  pagamenti
che comprendano i  pagamenti  dei  citati  debiti,  effettuati  dalle
regioni nel periodo 1º gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento  dei
richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni
in via residuale rispetto alle categorie di debiti  gia'  individuate
dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35  del  2013.  A  tale
scopo le regioni presentano istanza di accesso  all'anticipazione  di
liquidita',  sottoscritta  congiuntamente  dal   Presidente   e   dal
Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 3 del
          citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, vedasi  in  note
          all'articolo 32. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del Decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze del 10  febbraio
          2014  recante  "Riparto  dell'incremento  del  «Fondo   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e  9,
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124: 
              "Art. 5.  Concessione  risorse  a  regioni  per  debiti
          sanitari 
              1.  Ai  fini  dell'accesso  all'anticipazione  di   cui
          all'art. 2  a  valere  sulle  risorse  della  «Sezione  per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale»,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          interessate trasmettono al Ministero dell'economia e  delle
          finanze, a pena di nullita', entro  il  28  febbraio  2014,
          apposita  richiesta  congiunta   del   Presidente   e   del
          responsabile finanziario. 
              2. L'anticipazione da concedere a  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma di Trento e  Bolzano,  proporzionalmente
          sulla base delle richieste di cui  al  comma  1  e  fino  a
          concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione  di
          cui al medesimo comma  1,  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro
          il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20  marzo  2014,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3. L'erogazione a ciascuna  regione  dell'anticipazione
          di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al
          comma 5, dell'art. 3 del  decreto-legge  n.  35  del  2013,
          nonche' alla verifica positiva degli stessi  da  parte  del
          competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5,  dell'art.
          3 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui al comma  6  del
          citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
              Il presente decreto verra'  trasmesso  alla  Corte  dei
          conti e sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  vigente  del  comma  8
          dell'articolo 13 del citato decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 102, vedasi in note all'articolo 33. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del  citato
          decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35: 
              "Art. 6. Altre disposizioni per  favorire  i  pagamenti
          delle pubbliche amministrazioni 
              01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  le  parole:  «forniture  e
          appalti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «forniture,
          appalti e prestazioni professionali». 
              1. Le disposizioni di cui al presente Capo  sono  volte
          ad   assicurare    l'unita'    giuridica    ed    economica
          dell'ordinamento.  I  relativi  pagamenti  sono  effettuati
          dando priorita', ai fini  del  pagamento,  ai  crediti  non
          oggetto  di  cessione  pro-soluto.  Tra  piu'  crediti  non
          oggetto di cessione pro-soluto  il  pagamento  deve  essere
          imputato al credito  piu'  antico,  come  risultante  dalla
          fattura o dalla richiesta equivalente di  pagamento  ovvero
          da  contratti  o  da  accordi   transattivi   eventualmente
          intervenuti fra le parti. 
              1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni,  e  commissariate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di  cui
          all'articolo 3 possono  essere  effettuati,  oltre  che  in
          applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del  presente
          articolo, anche attribuendo precedenza ai  crediti  fondati
          su titoli esecutivi per i quali non  sono  piu'  esperibili
          rimedi giurisdizionali volti  ad  ottenere  la  sospensione
          dell'esecutivita'. Restano  fermi  i  suindicati  piani  di
          rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento  dei
          debiti accertati  in  attuazione  dei  medesimi  piani,  in
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2,  commi
          da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              1-bis.  Il  Governo   promuove   la   stipulazione   di
          convenzioni con le associazioni di  categoria  del  sistema
          creditizio e le associazioni  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, aventi ad  oggetto  la
          creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che
          la liquidita' derivante dal pagamento dei  crediti  oggetto
          di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da  parte
          delle imprese la cui posizione si era deteriorata a  motivo
          del  ritardo  dei  pagamenti  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni  sia  impiegata  a  sostegno  dell'economia
          reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il  Governo  trasmette  alle  Camere  una
          relazione  concernente  le  convenzioni  sottoscritte  e  i
          risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. 
              1-ter. I pagamenti effettuati  ai  sensi  del  presente
          capo in favore degli enti,  delle  societa',  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  o  degli  organismi   a   totale
          partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente  al
          pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5  nei
          confronti dei rispettivi creditori. 
              2. Ai fini  dell'ammortamento  delle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui al presente Capo, la prima  rata  decorre
          dall'anno  successivo  a  quello  di   sottoscrizione   del
          contratto. 
              3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono
          pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per  importi
          aggregati  per  classi  di  debiti,  nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 174. 
              4. Ferma restando l'indicazione  del  codice  unico  di
          progetto dell'opera pubblica nei  mandati  informatici  sul
          SIOPE ai sensi della legislazione  vigente,  in  attuazione
          del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229  per  il
          necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a  decorrere
          dal  30  settembre  2013,  i  dati  relativi  ai  pagamenti
          previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
          sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
          secondo le modalita' previste dal decreto  ministeriale  26
          febbraio 2013. 
              5. In considerazione dell'esigenza di dare  prioritario
          impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della
          Costituzione, a tutela del vincolo  di  destinazione  delle
          risorse,  non  sono  ammessi  atti  di   sequestro   o   di
          pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di  cui  al
          presente Capo. Qualora siano  stati  stipulati  accordi  di
          natura  transattiva,  le  azioni  esecutive   sulle   somme
          destinate ai pagamenti da  effettuarsi  in  attuazione  dei
          piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma
          2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  ancorche'  effettuate
          presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio  sanitario
          regionale  e  presso  le  centrali  uniche   di   pagamento
          istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese  fino
          alla data del 30 giugno 2014. 
              6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'  articolo
          5-quater e' inserito il seguente: 
              "Art. 5-quinquies. - Esecuzione forzata. 
              1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei
          pagamenti dei creditori di somme liquidate  a  norma  della
          presente legge,  non  sono  ammessi,  a  pena  di  nullita'
          rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o  di  pignoramento
          presso  la  Tesoreria  centrale  e  presso   le   Tesorerie
          provinciali dello Stato  per  la  riscossione  coattiva  di
          somme liquidate a norma della presente legge. 
              2.   Ferma   restando    l'impignorabilita'    prevista
          dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e  successive  modificazioni,  anche
          relativamente ai fondi, alle aperture  di  credito  e  alle
          contabilita'  speciali  destinati  al  pagamento  di  somme
          liquidate  a  norma  della  presente  legge  e   successive
          modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle  aperture
          di  credito  e  alle  contabilita'  speciali  destinati  al
          pagamento di somme liquidate a norma della presente  legge,
          i creditori di dette somme, a pena di  nullita'  rilevabile
          d'ufficio,  eseguono   i   pignoramenti   e   i   sequestri
          esclusivamente  secondo  le  disposizioni  del  libro  III,
          titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto
          notificato ai Ministeri di cui  all'articolo  3,  comma  2,
          ovvero al funzionario delegato  del  distretto  in  cui  e'
          stato emesso  il  provvedimento  giurisdizionale  posto  in
          esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni  emissione  di
          ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
          L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo
          3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento
          o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono  tenuti
          a vincolare l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
          esistano  in  contabilita'  fondi  soggetti  ad  esecuzione
          forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo  agli
          ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 
              3. Gli atti  di  pignoramento  o  di  sequestro  devono
          indicare  a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio   il
          provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. 
              4.  Gli   atti   di   sequestro   o   di   pignoramento
          eventualmente notificati alla  Tesoreria  centrale  e  alle
          Tesorerie provinciali dello Stato non determinano  obblighi
          di accantonamento da parte delle  Tesorerie  medesime,  ne'
          sospendono  l'accreditamento  di  somme  a   favore   delle
          Amministrazioni interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi
          rendono dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi
          della presente disposizione di legge. 
              5. L'articolo 1 del decreto-legge 25  maggio  1994,  n.
          313, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  luglio
          1994, n. 460,  si  applica  anche  ai  fondi  destinati  al
          pagamento di somme liquidate a norma della presente  legge,
          ivi  compresi  quelli  accreditati  mediante  aperture   di
          credito in favore  dei  funzionari  delegati  degli  uffici
          centrali e periferici delle amministrazioni interessate.". 
              7. All'articolo 1, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, dopo il comma 294-bis, e' inserito il seguente: 
              "294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi  e
          alle contabilita' speciali del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze destinati al pagamento di somme  liquidate  a
          norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.". 
              8. All'articolo 8, del decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) alla fine del  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: 
              "Per   i   pagamenti   derivanti   dalle    transazioni
          commerciali di cui al decreto legislativo 9  ottobre  2002,
          n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis"; 
              b)  al  comma  3,  dopo   le   parole   "richiesta   di
          chiarimenti" sono aggiunte le  seguenti  parole:  ",  salvo
          quanto previsto al comma 4-bis"; 
              c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
              "4-bis. Gli  atti  di  pagamento  emessi  a  titolo  di
          corrispettivo   nelle   transazioni   commerciali    devono
          pervenire all'ufficio di controllo almeno 15  giorni  prima
          della data di scadenza del termine di pagamento.  L'ufficio
          di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
          comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
          ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso  di  esito
          positivo, sia in caso di  formulazione  di  osservazioni  o
          richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.   Qualora   il
          dirigente  responsabile  non  risponda  alle  osservazioni,
          ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
          osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'  tenuto  a
          segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
          conti eventuali ipotesi di  danno  erariale  derivanti  dal
          pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di
          dare  corso  agli  atti  di  spesa  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali  comunque
          sussiste la responsabilita' del dirigente  che  ha  emanato
          l'atto.". 
              9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni
          di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai  creditori,
          anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   inserito
          nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
          dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e
          la data entro la  quale  provvederanno  rispettivamente  ai
          pagamenti dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5.
          L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita'
          per danno erariale a carico del  responsabile  dell'ufficio
          competente. La comunicazione inviata con posta  elettronica
          certificata  e'  sottoscritta  dal  dirigente  responsabile
          dell'ufficio competente  con  firma  elettronica  idonea  a
          garantire l'identificabilita' dell'autore,  l'integrita'  e
          l'immodificabilita'  del   documento   ovvero   con   firma
          digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma
          1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le
          pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5
          pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per
          ordine cronologico  di  emissione  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i  quali
          e'  stata  effettuata  comunicazione  ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma, indicando l'importo e  la  data
          prevista di pagamento comunicata al creditore.  La  mancata
          pubblicazione e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
          della  valutazione  della   performance   individuale   dei
          dirigenti   responsabili   e    comporta    responsabilita'
          dirigenziale  e   disciplinare   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili
          sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria  pari
          a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella  certificazione
          del credito. All'attuazione del presente comma si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente. 
              10. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 4, e dall'articolo 7, commi  2  e  5,  il  mancato  o
          tardivo  adempimento   da   parte   delle   amministrazioni
          pubbliche debitrici alle disposizioni di  cui  all'articolo
          1,  commi  2,  8  e  14,  all'articolo  2,  commi  3  e  5,
          all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi  1  e
          3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma
          4, che ha causato la condanna al  pagamento  di  somme  per
          risarcimento danni o per interessi  moratori  e'  causa  di
          responsabilita'  amministrativa  a  carico   del   soggetto
          responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
              11. I decreti e i provvedimenti previsti  dal  presente
          capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella
          sezione "Amministrazione  trasparente"  dei  siti  internet
          delle  amministrazioni  competenti,  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Al
          fine di garantire la massima tempestivita' nelle  procedure
          di   pagamento   previste   dal   presente   decreto,    le
          amministrazioni competenti omettono  la  trasmissione  alla
          Corte dei conti, per gli effetti  di  cui  all'articolo  3,
          commi 1 e  2,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni,  dei  decreti  di  riparto  delle
          anticipazioni di liquidita'  fra  gli  enti  interessati  e
          degli altri decreti e  provvedimenti  di  cui  al  presente
          capo. 
              11-bis.  Al  fine  di  tutelare  l'unita'  giuridica  e
          l'unita' economica e, in particolare, i livelli  essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          in  caso  di  mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
          presente capo, il  Governo  puo'  sostituirsi  agli  organi
          delle regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione  dei
          provvedimenti e degli atti necessari, anche  normativi,  in
          attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di
          mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2,
          all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5,
          si procede alla nomina di un apposito  commissario  per  il
          compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di  cui
          al presente comma si osserva l'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
              11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente  capo,
          l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato
          con riferimento alla data  di  emissione  della  fattura  o
          richiesta   equivalente   di   pagamento.   Qualora    tale
          accertamento  evidenzi  un'inadempienza  contributiva,   si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207. 
              11-quater.   Al   comma   10   dell'articolo   6    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture
          e appalti," sono soppresse".