Art. 37 
 
     Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati 
 
  1. Al fine di assicurare il  completo  ed  immediato  pagamento  di
tutti i debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed  esigibili  per
somministrazioni,   forniture   ed   appalti   e   per    prestazioni
professionali,  fermi  restando  gli  altri  strumenti  previsti,   i
suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  diverse  dallo  Stato,  maturati  al   31
dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis  e  3-ter  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o  dell'articolo  7
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle  operazioni
di cessione ovvero di ridefinizione di cui  al  successivo  comma  3.
Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre
dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma  3,  i  suddetti  debiti  di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle  predette  pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  comunque  maturati  al  31  dicembre  2013,  a
condizione che: 
  a)  i  soggetti  creditori  presentino  istanza  di  certificazione
improrogabilmente entro (( sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto   )),
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo  7,  comma
1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013; 
  b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite  la  suddetta
piattaforma elettronica, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni  dalla
data di ricezione dell'istanza. Il  diniego,  anche  parziale,  della
certificazione,  sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve   essere
puntualmente motivato. Ferma  restando  l'attivazione  da  parte  del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma  3-bis,
del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il  mancato  rispetto  di
tali  obblighi  comporta  a   carico   del   dirigente   responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
predetto decreto-legge n. 35 del 2013. (( Le amministrazioni  di  cui
al primo periodo che risultino inadempienti non possono ))  procedere
ad assunzioni di personale  o  ricorrere  all'indebitamento  fino  al
permanere dell'inadempimento. 
  2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma  1  non
rilevano  ai  fini  dei  vincoli  e  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno. 
  3. I  soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di
apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti  dalla  suddetta
garanzia dello Stato non possono essere  richiesti  sconti  superiori
alla  misura  massima  determinata  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione
del credito, la  pubblica  amministrazione  debitrice  diversa  dallo
Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti,
per  una  durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a  norma  della  specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute
a rimborsare anticipatamente  il  debito,  alle  condizioni  pattuite
nell'ambito delle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle
condizioni di pagamento del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
ripristino della normale gestione della liquidita'.  L'operazione  di
ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della
garanzia  dello  Stato,  puo'   essere   richiesta   dalla   pubblica
amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario  finanziario
cessionario  del  credito,  ovvero  ad  altra  banca   o   ad   altro
intermediario finanziario qualora il cessionario  non  consenta  alla
suddetta  operazione  di   ridefinizione;   in   tal   caso,   previa
corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto  di
diritto alla predetta banca o  intermediario  finanziario.  La  Cassa
depositi e prestiti  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  nonche'
istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono
acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari,  sulla  base
di una convenzione quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  e
ceduti ai sensi del presente  comma,  anche  al  fine  di  effettuare
operazioni  di  ridefinizione  dei  termini  e  delle  condizioni  di
pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni,  in
relazione  alle  quali   le   pubbliche   amministrazioni   debitrici
rilasciano  delegazione  di  pagamento,  a  norma   della   specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione  finanziaria  stabilita
dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  medesima.  ((  I  crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia'  oggetto
di ridefinizione,  possono  essere  acquisiti  dai  soggetti  cui  si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,  ovvero
da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  nonche'
alle istituzioni finanziarie dell'Unione  europea  e  internazionali.
Alle operazioni di ridefinizione dei termini e  delle  condizioni  di
pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non  costituiscono
indebitamento,non si applicano i limiti fissati,  per  le  regioni  a
statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16  maggio  1970,  n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e,  per  le  altre  pubbliche
amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. )) 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze  un  apposito  Fondo  per  la
copertura degli oneri determinati dal rilascio della  garanzia  dello
Stato, cui sono attribuite  risorse  pari  a  euro  150  milioni.  La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata  e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla  garanzia
dello Stato quale  garanzia  di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere  affidata  a
norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, (( da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )),
sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi  1
e  3,  ivi  compresa  la  misura  massima  dei  tassi  di   interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle
condizioni di pagamento del debito derivante  dai  crediti  garantiti
dal Fondo e ceduti ai sensi  del  comma  3,  nonche'  i  criteri,  le
condizioni e le modalita'  di  operativita'  e  di  escussione  della
garanzia del Fondo, nonche' della  garanzia  dello  Stato  di  ultima
istanza. 
  5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito  allo  Stato
il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa  comporta,  ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme  escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento,  delle
somme a qualsiasi  titolo  dovute  all'ente  debitore  a  valere  sul
bilancio dello  Stato.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di  rivalsa  di
cui al presente comma, anche al fine di garantire il  recupero  delle
somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi  titolo  dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 
  6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000  milioni  di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e  12-septies
dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
  ((  7-bis.  Le  cessioni  dei  crediti  certificati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n.  64,  possono  essere  stipulate  mediante  scrittura
privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. o a istituzioni  finanziarie  dell'Unione  europea  e
internazionali. Le  suddette  cessioni  dei  crediti  certificati  si
intendono notificate e sono  efficaci  ed  opponibili  nei  confronti
delle  amministrazioni  cedute  dalla  data  di  comunicazione  della
cessione alla  pubblica  amministrazione  attraverso  la  piattaforma
elettronica, che  costituisce  data  certa,  qualora  queste  non  le
rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti  le  disposizioni
di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente  comma  si
applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti  cessionari  in
favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge
30 aprile 1999, n. 130. 
  7-ter. Le verifiche di cui  all'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   sono
effettuate dalle pubbliche  amministrazioni  esclusivamente  all'atto
della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a
prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite  la
piattaforma  elettronica  nei  confronti  dei   soggetti   creditori.
All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto  di  cessione,
le  pubbliche  amministrazioni  effettuano  le   predette   verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario. 
7-quater.  L'articolo  8  e  il  comma  2-bis  dell'articolo  9   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI". 
              Per  il  riferimento   al   testo   del   comma   3-bis
          dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          vedasi in note all'articolo 27 
              Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 9 del
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: 
              "3-ter. La certificazione di cui  al  comma  3-bis  non
          puo' essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a)   dagli   enti   locali   commissariati   ai   sensi
          dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Cessato   il
          commissariamento,  la  certificazione  non  puo'   comunque
          essere rilasciata in relazione a crediti  sorti  prima  del
          commissariamento   stesso.    Nel    caso    di    gestione
          commissariale, la certificazione non puo'  comunque  essere
          rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
          commissariale; 
              b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi. 
              3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
          ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,
          n. 207, secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  di
          attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le  modalita'  e
          nei limiti stabiliti dal decreto  di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011,  n.  106,  e  all'articolo  39  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del  citato
          decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35: 
              "Art.  7.  Ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle
          pubbliche amministrazioni. 
              1.  Le  amministrazioni  pubbliche,   ai   fini   della
          certificazione delle  somme  dovute  per  somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2  e  dell'articolo   12,   comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,
          provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica  per
          la gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,
          predisposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 25 giugno 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre  2012
          e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 22 maggio 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre
          2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              2.   La   mancata   registrazione   sulla   piattaforma
          elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
          ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione   della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
          responsabili sono assoggettati, altresi', ad  una  sanzione
          pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
          registrazione sulla piattaforma elettronica. 
              3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'
          effettuata   esclusivamente   mediante    la    piattaforma
          elettronica di cui al medesimo comma 1. 
              4. Ferma  restando  la  possibilita'  di  acquisire  la
          certificazione  di  somme  dovute   per   somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali dalle  pubbliche  amministrazioni
          secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012 e di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre  2012,  le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici di cui al comma 1 comunicano  a  partire  dal  1°
          giugno 2013 ed entro il  termine  del  15  settembre  2013,
          utilizzando la  piattaforma  elettronica  per  la  gestione
          telematica del rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al
          medesimo comma  1,  l'elenco  completo  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili, maturati alla data  del  31  dicembre
          2012,  che  non   risultano   estinti   alla   data   della
          comunicazione   stessa,   con   l'indicazione   dei    dati
          identificativi  del  creditore.  La  comunicazione  avviene
          sulla  base  di  un  apposito  modello  scaricabile   dalla
          piattaforma  elettronica,  nel  quale  e'   data   separata
          evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o
          certificazione.     Il     creditore     puo'     segnalare
          all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile  per
          il rispetto del termine di cui al primo periodo,  l'importo
          e  gli  estremi  identificativi  del  credito  vantato  nei
          confronti della stessa. 
              4-bis.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2014,   le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco
          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data
          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle
          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma
          elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In
          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili
          la sanzione di cui al comma 2. 
              5. Il mancato  adempimento  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
          4 rileva ai fini  della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili  e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              6. Per i crediti diversi  da  quelli  gia'  oggetto  di
          cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
          4  equivale  a  certificazione   del   credito   ai   sensi
          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44. La certificazione di cui al  periodo  precedente  si
          intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
          giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   Italiana   2   luglio   2012,   n.   152.   Le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma  1  del  presente
          articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle
          esclusioni dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno
          previste  ai  commi  1  e  7  dell'articolo   1   e   dalle
          anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui  al  comma
          10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte  dei
          debiti  ovvero  per  la  totalita'  di  essi,  in  sede  di
          comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per  tali
          debiti  la  certificazione  si   intende   rilasciata   con
          apposizione della data di pagamento, anche  ai  fini  della
          compensazione  ai  sensi   degli   articoli   28-quater   e
          28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni.  In
          relazione  alle  esclusioni  dai  vincoli  del   patto   di
          stabilita' interno  nonche'  alle  anticipazioni,  definite
          successivamente   all'effettuazione   della   comunicazione
          prevista dal comma 4 del presente  articolo,  le  pubbliche
          amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
          comunicazione  limitatamente  all'apposizione  della   data
          prevista per il pagamento dei debiti fino  a  quel  momento
          comunicati senza apposizione di data. Le date di  pagamento
          indicate nella comunicazione non sono modificabili in  sede
          di aggiornamento. 
              7.  In   caso   di   omessa,   incompleta   o   erronea
          comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
          o   piu'   debiti,    il    creditore    puo'    richiedere
          all'amministrazione stessa di  correggere  o  integrare  la
          comunicazione del debito di cui  al  comma  4.  Decorsi  15
          giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza  che
          l'amministrazione  abbia  provveduto  ovvero  espresso   un
          motivato diniego, il creditore puo' presentare  istanza  di
          nomina di un Commissario ad acta, mediante  la  piattaforma
          elettronica, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  19  ottobre  2012  e  al  decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze   24   settembre   2012,   con   oneri   a   carico
          dell'amministrazione debitrice. 
              7-bis.  Le  amministrazioni  di   cui   al   comma   1,
          contestualmente  al   pagamento   dei   debiti   comunicati
          attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
          provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
          pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
          dei  debiti.  In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto
          previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
          cui al comma 5. (43) 
              7-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
          di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
          comunicazione  prevista   dal   comma   4,   provvedono   a
          registrarsi  sulla  piattaforma  elettronica  entro   venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto.   Per   la   mancata
          registrazione  sulla  piattaforma  elettronica   entro   il
          termine  indicato  nel  primo  periodo  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  2.  La  comunicazione  e'
          effettuata entro il 15 settembre 2013  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 
              7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013,  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sulla base dei dati registrati  nella  piattaforma
          elettronica, sono pubblicati con  cadenza  mensile  i  dati
          relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di  cui  ai
          commi 4 e 4-bis. 
              8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e  gli
          intermediari  finanziari  autorizzati,   per   il   tramite
          dell'Associazione   Bancaria   Italiana,   comunicano    al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco  completo  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili  nei  confronti  di   pubbliche   amministrazioni
          maturati alla data del 31  dicembre  2012  che  sono  stati
          oggetto di cessione in  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari  autorizzati,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi   del    cedente,    del    cessionario    e
          dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra  cessioni
          pro-soluto e cessioni pro-solvendo. 
              9. Nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
          stabiliti  con  il  Documento  di  economia  e  finanza  ed
          eventualmente  modificati  dalla  Nota  di   aggiornamento,
          previa  intesa  con  le  Autorita'  europee,  la  legge  di
          stabilita' per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento
          mediante assegnazione di titoli di Stato dei  debiti  delle
          amministrazioni pubbliche  che  hanno  formato  oggetto  di
          cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre  2012
          da parte dei creditori in favore di banche  o  intermediari
          finanziari disciplinati dalle leggi in materia  bancaria  e
          creditizia  di  cui  al  comma  8  ovvero  puo'   prevedere
          l'effettuazione  di  operazioni   finanziarie   finalizzate
          all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Alla Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
          economia  e  finanza  2013  e'   allegata   una   relazione
          sull'attuazione del  presente  decreto.  La  relazione  da'
          conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle  pubbliche
          amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2,  3
          e 5, nonche' degli  esiti  dell'attivita'  di  ricognizione
          svolta ai sensi del presente articolo. La relazione  indica
          altresi'  le  iniziative   eventualmente   necessarie,   da
          assumere anche con la legge di stabilita' per il  2014,  al
          fine  di  completare  il   pagamento   dei   debiti   delle
          amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
          inclusi   i   debiti   per   obbligazioni    giuridicamente
          perfezionate  relativi   a   somministrazioni,   forniture,
          appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali  non
          sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
          mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
          Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
          a banche e ad altri intermediari finanziari,  nel  rispetto
          dei saldi programmati di finanza pubblica". 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  5  del
          decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei  conti  pubblici",convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista". 
              La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante  "Disposizioni
          sulla cartolarizzazione dei crediti"  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111 
              Si riporta il testo dell'articolo  10  della  legge  16
          maggio 1970, n. 281, recante Provvedimenti  finanziari  per
          l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario 
              "10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni. 
              Le  Regioni  possono  contrarre   mutui   ed   emettere
          obbligazioni  esclusivamente  per  provvedere  a  spese  di
          investimento  nonche'  per   assumere   partecipazioni   in
          societa' finanziarie regionali cui partecipano  altri  enti
          pubblici ed il cui oggetto rientri  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai
          sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 
              L'importo complessivo delle annualita' di  ammortamento
          per capitale e interesse dei mutui e delle altre  forme  di
          indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
          essere compatibile con i vincoli di cui al comma  1  e  non
          puo' comunque  superare  il  20  per  cento  dell'ammontare
          complessivo delle entrate tributarie  non  vincolate  della
          regione  ed  a  condizione  che   gli   oneri   futuri   di
          ammortamento trovino  copertura  nell'ambito  del  bilancio
          pluriennale   della    regione    stessa.    Nell'ammontare
          complessivo  delle  entrate  da  considerare  ai  fini  del
          calcolo del  limite  dell'indebitamento  sono  comprese  le
          risorse  del  fondo  di   cui   all'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          alimentato dalle  compartecipazioni  al  gettito  derivante
          dalle accise. 
              La  legge  regionale  che  autorizza  l'accensione  dei
          prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza
          dell'operazione sui  singoli  esercizi  finanziari  futuri,
          nonche' i mezzi necessari per la copertura degli  oneri,  e
          deve, altresi', disporre, per  i  prestiti  obbligazionari,
          che l'effettuazione dell'operazione  sia  deliberata  dalla
          giunta regionale, che  ne  determina  le  condizioni  e  le
          modalita',   previo   conforme    parere    del    comitato
          interministeriale per il credito e  per  il  risparmio,  ai
          sensi delle leggi vigenti. 
              Le Regioni possono contrarre  anticipazioni  unicamente
          allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di  cassa,
          per un importo non eccedente l'ammontare  bimestrale  delle
          quote  dei  tributi  erariali   ad   esse   spettanti.   Le
          anticipazioni   devono   essere   estinte    nell'esercizio
          finanziario in cui sono contratte. 
              Ai mutui e anticipazioni  contratti  dalle  Regioni  si
          applica   il   trattamento   fiscale   previsto    per    i
          corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  42,  203  e
          204 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 42. Attribuzioni dei consigli 
              1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
          politico - amministrativo. 
              2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
          atti fondamentali: 
              a)  statuti  dell'ente  e   delle   aziende   speciali,
          regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo  48,  comma
          3, criteri generali in materia di ordinamento degli  uffici
          e dei servizi; 
              b) programmi, relazioni previsionali e  programmatiche,
          piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale  dei
          lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali  e  relative
          variazioni, rendiconto, piani territoriali ed  urbanistici,
          programmi annuali e pluriennali  per  la  loro  attuazione,
          eventuali deroghe ad essi,  pareri  da  rendere  per  dette
          materie; 
              c) convenzioni tra i comuni e quelle  tra  i  comuni  e
          provincia,   costituzione   e   modificazione   di    forme
          associative; 
              d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
          organismi di decentramento e di partecipazione; 
              e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
          istituzioni e aziende speciali,  concessione  dei  pubblici
          servizi, partecipazione  dell'ente  locale  a  societa'  di
          capitali,  affidamento  di  attivita'  o  servizi  mediante
          convenzione; 
              f)  istituzione  e   ordinamento   dei   tributi,   con
          esclusione della determinazione  delle  relative  aliquote;
          disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
          e dei servizi; 
              g)  indirizzi  da  osservare  da  parte  delle  aziende
          pubbliche  e  degli  enti   dipendenti,   sovvenzionati   o
          sottoposti a vigilanza; 
              h) contrazione di  mutui  e  aperture  di  credito  non
          previste espressamente in atti fondamentali  del  consiglio
          ed emissioni di prestiti obbligazionari; 
              i) spese che  impegnino  i  bilanci  per  gli  esercizi
          successivi,  escluse  quelle  relative  alle  locazioni  di
          immobili ed alla somministrazione e  fornitura  di  beni  e
          servizi a carattere continuativo; 
              l)  acquisti  e   alienazioni   immobiliari,   relative
          permute, appalti  e  concessioni  che  non  siano  previsti
          espressamente in atti fondamentali del consiglio o che  non
          ne costituiscano  mera  esecuzione  e  che,  comunque,  non
          rientrino nella ordinaria  amministrazione  di  funzioni  e
          servizi di competenza della giunta,  del  segretario  o  di
          altri funzionari; 
              m) definizione degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la
          designazione di  rappresentanti  del  comune  presso  enti,
          aziende ed istituzioni, nonche' nomina  dei  rappresentanti
          del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni  ad  esso
          espressamente riservata dalla legge. 
              3. Il consiglio, nei modi disciplinati  dallo  statuto,
          partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla
          verifica    periodica    dell'attuazione    delle     linee
          programmatiche da parte del sindaco o del presidente  della
          provincia e dei singoli assessori. 
              4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui  al
          presente  articolo  non  possono  essere  adottate  in  via
          d'urgenza da altri organi del  comune  o  della  provincia,
          salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
          dalla giunta da sottoporre a  ratifica  del  consiglio  nei
          sessanta giorni successivi, a pena di decadenza" 
              "Art. 203. Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento
          derivanti dal ricorso all'indebitamento 
              1. Il ricorso all'indebitamento e'  possibile  solo  se
          sussistono le seguenti condizioni: 
              a) avvenuta approvazione del rendiconto  dell'esercizio
          del penultimo anno precedente  quello  in  cui  si  intende
          deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 
              b) avvenuta  deliberazione  del  bilancio  annuale  nel
          quale sono incluse le relative previsioni. 
              2. Ove nel corso  dell'esercizio  si  renda  necessario
          attuare nuovi investimenti o variare quelli gia'  in  atto,
          l'organo consiliare adotta apposita variazione al  bilancio
          annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
          al  comma   1.   Contestualmente   modifica   il   bilancio
          pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
          la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per
          la copertura delle spese di gestione." 
              "Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui 
              1.  Oltre  al  rispetto   delle   condizioni   di   cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
          decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative  ai  primi
          tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo  anno
          precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione  dei
          mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai  primi
          due titoli delle entrate. Per  gli  enti  locali  di  nuova
          istituzione si fa riferimento, per i  primi  due  anni,  ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di  previdenza
          per   i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica    e
          dall'Istituto per il credito sportivo, devono,  a  pena  di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni: 
              a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1°  luglio
          seguente o al 1° gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»; 
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente  dal  Ministro  del   tesoro,   bilancio   e
          programmazione economica con proprio decreto. 
              2-bis. Le disposizioni del comma 2  si  applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
              3. L'ente mutuatario utilizza  il  ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai  relativi
          titoli di spesa e' data esecuzione dai  tesorieri  solo  se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 31. Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          19  del  decreto-legge  1  luglio  2009,  n.   78   recante
          "Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              "5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE": 
              "3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
          concessione, concorso di  progettazione,  sono  efficaci  e
          opponibili    alle    stazioni    appaltanti    che    sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 69 e 70  del
          regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  "Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato": 
              "Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le  costituzioni
          di pegno, i pignoramenti,  i  sequestri  e  le  opposizioni
          relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in  cui  sono
          ammesse   dalle   leggi,    debbono    essere    notificate
          all'amministrazione centrale  ovvero  all'ente,  ufficio  o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento. 
              La notifica  rimane  priva  di  effetto  riguardo  agli
          ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra',  per
          altro, il creditore fare tale notificazione  all'ufficiale,
          tesoriere o agente  incaricato  di  eseguire  il  pagamento
          degli ordini o di effettuare la consegna degli  assegni  di
          cui all'art. 54, lettera a). 
              Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
          gli atti di revoca, rinuncia  o  modificazione  di  vincoli
          devono risultare da atto pubblico o da  scrittura  privata,
          autenticata da notaio. 
              I pignoramenti, i  sequestri  e  le  opposizioni  hanno
          efficacia  soltanto  se  fatti  nei   modi   e   nei   casi
          espressamente stabiliti dalla legge. 
              Nessun  impedimento  puo'  essere  costituito  mediante
          semplici inibitorie o diffide. 
              Qualora un'amministrazione dello  Stato  che  abbia,  a
          qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto  a
          somme  dovute  da  altre   amministrazioni,   richieda   la
          sospensione del pagamento, questa deve essere  eseguita  in
          attesa del provvedimento definitivo. 
              Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
          Agenzie  da  esso  istituite,  anche   quando   dotate   di
          personalita'  giuridica.  Alle   predette   amministrazioni
          devono  intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio   e
          l'Agenzia   per   le   erogazioni   in   agricoltura,    in
          considerazione sia della natura delle funzioni  svolte,  di
          rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
          della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
          in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano  nei
          confronti della Commissione europea ai  sensi  del  decreto
          legislativo  27  maggio  1999,   n.   165,   e   successive
          modificazioni" 
              "Art. 70. Gli atti considerati nel precedente  articolo
          69, debbono indicare il  titolo  e  l'oggetto  del  credito
          verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. 
              Con un solo atto  non  si  possono  colpire,  cedere  o
          delegare crediti verso amministrazioni diverse. 
              Per le somme dovute dallo Stato  per  somministrazioni,
          forniture  ed   appalti,   devono   essere   osservate   le
          disposizioni dell'art. 9, allegato E,  della  L.  20  marzo
          1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato  F,  della
          legge medesima". 
              Per il riferimento alla legge 30 aprile 1999,  n.  130,
          vedasi in note all'articolo 37 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  recante  "Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito": 
              "Art.  48-bis.  (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo  superiore  a  diecimila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca   ai   sensi   dell'   articolo   12-sexies    del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito".