Articolo 34 - Festival circensi. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e'  concesso  un  contributo  a  festival  circensi,  sia  a
carattere competitivo che non competitivo. Per festival  a  carattere
competitivo si  intende  una  manifestazione  con  selezioni,  serata
finale e consegna dei premi, con una giuria composta  prevalentemente
da personalita' di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito
del mondo circense e dello spettacolo. I festival circensi non aventi
le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati,  ai
fini del presente decreto, non competitivi. 
  2. La  concessione  del  contributo  ad  un  festival  a  carattere
competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: 
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di  dodici
   tra artisti singoli  e,  calcolate  unitariamente,  formazioni  di
   artisti; 
b) si tenga in un medesimo luogo, e  per  un  periodo  di  tempo  non
   superiore a sette giorni; 
  c) considerati gli artisti singoli e, calcolate  unitariamente,  le
formazioni di artisti, almeno il trenta  per  cento  del  totale  dei
partecipanti provenga dalle scuole circensi italiane o straniere piu'
rappresentative. 
  3. La concessione del contributo ad un  festival  a  carattere  non
competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: 
a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a  dodici,
   e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti; 
b) si tenga in un medesimo luogo, e  per  un  periodo  di  tempo  non
   superiore a trenta giorni; 
  c) almeno un terzo degli  eventi  o  numeri  spettacolari  di  ogni
singola rappresentazione sia presentato da  artisti  di  nazionalita'
italiana o di paesi UE.